Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2092 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2092 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCIONI PARIDE N. IL 02/12/1981
avverso la sentenza n. 2974/2012 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
r
Data Udienza: 21/11/2013
Fatto e diritto
2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso, e che tale rinuncia determina
ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1,
lett. d) c.p.p.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma — ritenuta equa -di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013
1.11 ricorrente Falcioni Paride ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena su richiesta per il
reato a lui ascritto in rubrica, e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione.