Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20918 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20918 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
FIGUEROA Pedro Victor, nato nella Repubblica Dominicana il 27/11/1993,
avverso la sentenza del 26/05/2015 del G.I.P del Tribunale di Verona;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

Per mezzo del difensore il cittadino dominicano Pedro Victor Figueroa ricorre per
cassazione avverso la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Verona con cui -su sua
richiesta, concordata con il P.M. gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena,
riconosciutegli le attenuanti generiche, di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione
ed euro 12.000 di multa per il delitto di illecita detenzione per finalità di vendita di 125
grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deduce erronea applicazione dei parametri di riferimento
sanzionatorio dettati dall’art. 133 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla
determinazione della pena applicata, che avrebbe dovuto essere contenuta in più mite
misura.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità dell’addotto motivo di
censura, atteso che con esso non si indicano le ragioni per le quali, in presenza di una

Data Udienza: 26/04/2016

richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, il decidente giudice di
merito avrebbe dovuto emettere una sentenza di diverso peso sanzionatorio, pur dopo
aver espressamente rilevato la congruità della misura della pena concordata dal
ricorrente con il pubblico ministero.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione della

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 aprile 2016

natura del provvedimento impugnato.

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