Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20917 del 07/05/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20917 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FOGGIA
nei confronti di:
AZZARONE SANTO CESARE N. IL 27/10/1955
avverso l’ordinanza n. 127/2014 TRIBUNALE di FOGGIA, del
26/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
alette/s~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.; /
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Data Udienza: 07/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 26.6.2014 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, riteneva la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati
giudicati con la sentenza della Pretura di Foggia, sez. distaccata di Monte
Sant’Angelo, in data 20.9.1996, divenuta irrevocabile in data 9.11.1996, e con la
sentenza della Corte d’appello di Bari in data 8.3.2012, divenuta irrevocabile il
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia eccependo l’incompetenza del Tribunale di Foggia, in
quanto giudice competente a decidere sull’istanza di Azzarone Santo Cesare era la
Corte d’appello di Bari quale giudice del rinvio, ai sensi degli artt.665/3 ultima
parte e 623 lett. C) cod. proc. pen., avendo pronunciato la sentenza divenuta
irrevocabile per ultima.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, competente a giudicare sull’istanza di
continuazione relativa ai reati giudicati con le suindicate sentenze, è la Corte
d’appello di Bari che con la sentenza in data 9.5.2013 ha giudicato in sede di
rinvio a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della
sentenza della Corte d’appello di Bari in data 6.4.2005.
L’art.665/3 ultima parte indica il giudice dell’esecuzione, quando è stato
pronunciato l’annullamento con rinvio, nel giudice del rinvio, nella specie la Corte
d’appello di Bari che ha emesso anche il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo.
Trattasi di competenza assoluta ed inderogabile che può essere eccepita per la
prima volta anche nel giudizio davanti a questa Corte.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti
devono essere trasmessi per l’ulteriore corso alla Corte d’appello di Bari.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte d’appello di Bari.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
9.5.2013, emesse entrambe nei confronti di AZZARONE SANTO CESARE.