Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20915 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20915 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADUANO CIRO N. IL 16/06/1954
avverso l’ordinanza n. 212/2016 TRIBUNALE di PALERMO, del
13/06/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2016 il Tribunale di Palermo – quale giudice
della esecuzione – ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di Paduano Ciro, tesa ad
ottenere la conversione della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta di reclusione o,
in subordine, a promuovere giudizio incidentale di legittimità costituzionale in riferimento
ai contenuti dell’art. 22 cod.pen. ed a quelli dell’art. 4bis ord.pen. .
Il Tribunale, premesso che nei confronti del Paduano (sentenza irrevocabile in data 15

emessa dalla CEDU nel caso Scoppola contro Italia, affronta – in ogni caso – il tema
subordinato, dichiarando

la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale.

2.

Avverso detta ordinanza

ha proposto ricorso per cassazione, con personale

sottoscrizione, Paduano Ciro, deducendo motivi inerenti il secondo profilo (diniego di
apertura del procedimento incidentale di verifica della legittimità costituzionale del cd.
ergastolo ostativo). La decisione di manifesta infondatezza sarebbe contraddetta dai
contenuti della giurisprudenza sovranazionale (Corte Edu, Vinter e altri c. Regno Unito del
9 luglio 2013) e si pone in contrasto con la necessità di rivalutazione dei contenuti della
disposizione di cui all’art. 4 bis ord.pen. .
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in

quanto la stessa decisione impugnata

erroneamente motiva il diniego in termini di manifesta infondatezza, lì dove l’esatto
inquadramento in diritto porta alla irrilevanza – della proposta questione di legittimità
costituzionale -, per le ragioni che seguono.
Va ribadito quanto affermato, sul tema, nella Sentenza n. 20819 del 2017,

ric.

Vallanzasca.
La questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza nello specifico procedimento
incidentale esecutivo, per l’essenziale ragione rappresentata dal fatto che l’art. 22
cod.pen. non è norma di cui il giudice dell’esecuzione è chiamato a fare applicazione nel
corso del procedimento in questione (in quanto l’applicazione di detta norma è stata
realizzata in cognizione) e ciò va dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23
Ln.87 del 1953.
Va inoltre precisato che quanto alla fruibilità in concreto di benefici penitenziari, misure
alternative alla detenzione o di altri strumenti giuridici tesi al recupero e al reinserimento
sociale della persona condannata alla pena dell’ergastolo, è evidente che eventuali dubbi
di legittimità costituzionale possono – senza dubbio alcuno – essere formulati nel corso
dei procedimenti tesi all’applicazione di tali misure, attribuiti alla competenza funzionale
della magistratura di sorveglianza, in procedimenti diversi da quello in esame.
2

marzo 2001) non è applicabile, per le sue ricadute nel sistema interno, la nota decisione

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

Francesco Maria Silvio Bonito
N

determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

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