Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20914 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20914 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROVIERA ALESSANDRA N. IL 26/08/1969
avverso l’ordinanza n. 1807/2014 TRIBUNALE di IMPERIA, del
04/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/04/2016
33506-2015
RG
Il Collegio,
Letti i ricorsi propostida Roviera Alessandra a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale nonché avverso l’ordinanza che rigettava la
richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova
rilevato che con tali ricorsi si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione;
osserva:
il ricorso avverso l’ordinanza è inammissibile per carenza di interesse avendo la
parte proposto richiesta di applicazione della pena,
Il ricorso avverso la sentenza è inammissibile perchè, in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art.
27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare
sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità
tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichia a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese ro essuali e della somma di € 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE