Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20912 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20912 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRISARI GIULIANO N. IL 08/10/1976
LEONE GIANLUCA N. IL 29/08/1980
avverso la sentenza n. 66/2015 TRIBUNALE di BARI, del 10/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016

33497-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Frisari GIuliano a mezzo del difensore e Leone
GIanluca personalemente avverso la sentenza sopra indicata che applicava
loro la pena su richiesta per il reato di furto ed altro
rilevato che con tali ricorsi si deducono vizi di motivazione;
osserva:
I ricorsi sono inammissibili perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di 1500 in favore della Cassa delle
Ammen
Roma il
aprile 2016
L’ esten o e
il presi nté

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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