Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20912 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20912 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BADIANE SDIMA N. IL 22/09/1983
avverso la sentenza n. 1997/2016 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
14/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2016 il GUP del Tribunale di Bologna ha
applicato, su concorde richiesta delle parti, a Badiane Sdima la pena di anni cinque di
reclusione per il delitto di tentato omicidio, resistenza e porto abusivo di un coltello;

reati

riuniti dal vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche (fatti
avvenuti in Bologna il 17 febbraio 2016) .

Badiane Sdima , deducendo vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica dei
fatti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 Il Collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la
congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in
modo immediatamente percepibile (e diversamente da quanto prospettato dalle parti)
una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444
c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento, non essendo stato manifestato in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, nè essendo
stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto .
3.2 Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di specificità
e, comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’ accordo intervenuto fra le
parti e, dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 c.p.p., con
motivazione sintetica ma aderente alla natura dell’istituto .
La motivazione, nel far riferimento all’intervenuto accordo e alla valenza dimostrativa
degli atti acquisiti ha espresso, in modo sintetico ma conforme alla legge, il risultato della
valutazione operata, anche in rapporto all’inquadramento giuridico delle condotte.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si
vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre
1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998, Messina).

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2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,

Anche la Corte Costituzionale nella decisione num. 336 del 2009 (intervenuta sul profilo
della efficacia della decisione emessa ex art. 444 nel giudizio disciplinare) ha ben
evidenziato come la «contrazione» del momento di verifica giurisdizionale nel
patteggiamento sia, infatti, del tutto ragionevole in quanto posta in stretta correlazione
all’atteggiamento di «non contestazione» del fatto assunto dall’imputato patteggiante : ..
la scelta del patteggiamento, infatti, rappresenta un diritto per l’imputato – espressivo,
esso stesso del più generale diritto di difesa -, al quale si accompagna la naturale
accettazione di tutti gli effetti sia favorevoli che sfavorevoli che il legislatore ha

l’imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice.
Effetti tra i quali il legislatore ha ritenuto di annoverare anche il valore di giudicato sul
fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti
alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l’imputato, nello stipulare l’accordo sul
rito e sul merito della regiudicanda, “accetti” una determinata condanna penale,
chiedendone o consentendone l’applicazione, sta infatti univocamente a significare che
l’imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare “il fatto” e la propria
“responsabilità”, con l’ovvia conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai
parametri di cui si assume la violazione, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel
fatto e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si
cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare.. .
Dunque è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è – in larga misura non realizzata in senso proprio dal giudice ma affidata alla «non contestazione» delle
risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte
pubblica sull’esito del processo.
Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che – nella sentenza di
patteggiamento – resta una motivazione «in negativo» (insussistenza delle condizioni
applicative dell’art. 129 per ciò che risulta dagli atti) e non si pone l’obiettivo di
rappresentare expressis verbis

la sussistenza dei presupposti fattuali della penale

responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ciò posto, i profili di critica non tengono conto di tale assetto giuridico dell’istituto, che da
un lato esclude la necessità di una motivazione estesa sul fatto e dall’altro non richiede
che il giudice debba ripercorrere in modo analitico, ove ritenga di omologare l’accordo,
tutti i passaggi determinativi del trattamento sanzionatorio, potendo rinviare al contenuto
del medesimo, ove condiviso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

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tassativamente tracciato come elementi coessenziali all’accordo intervenuto tra


favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

Francesco Maria Silvio Bonito
/Co

P.Q.M.

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