Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20911 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20911 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URGO SISTO SALVATORE N. IL 17/05/1982
avverso la sentenza n. 890/2013 TRIBUNALE di UDINE, del
21/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

N- 85
.yeAfo-e/72i-V

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 21 settembre 2015 il Tribunale di Udine ha affermato la
penale responsabilità di Urgo Sisto Salvatore in relazione alla contestazione a lui ascritta
(art. 660 cod.pen.) con condanna alla pena di euro 450,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto mera dichiarazione di appello, sprovvista di

568 cod.proc.pen. è stato qualificato in ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c cod.
proc.pen., atteso che l’assenza di motivi a sostegno – previsti dalla disciplina generale in
tema di impugnazioni (art. 581 comma 1 lett. c ) – è derogabile solo in presenza di
norma speciale (unico caso l’art. 309 cod.proc.pen. in tema di procedimento di riesame
avverso ordinanza cautelare personale).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

Francesco Maria Silvio Bonito

motivi a sostegno, Urgo Sisto Salvatore. L’atto di impugnazione, ai sensi degli artt. 593 e

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