Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20910 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20910 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE di TARANTO
con ordinanza n. 820/2014 del 15/12/2014
nei confronti di:
TRIBUNALE di BARI
nel procedimento a carico di:
PARTIPILO VINCENZO, nato il 16/10/1987

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari.

Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2014 il Tribunale di Bari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in
ordine alla istanza avanzata da Partipilo Vincenzo, finalizzata a promuovere un

con le sentenze dello stesso Tribunale indicate nella richiesta, rilevando la
competenza del Tribunale di Taranto che aveva pronunciato a carico dell’istante
la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (28 maggio 2010).

2. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 15 dicembre 2014, ha declinato
la propria competenza per essere competente il Tribunale di Bari, che, alla
stregua delle emergenze del certificato del casellario giudiziale, aveva emesso
1’11 agosto 2010, ex art. 444 cod. proc. pen., la sentenza divenuta irrevocabile
per ultima (13 ottobre 2011), e, denunciando il conflitto di competenza, ha
disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile in rito perché due
giudici (Tribunale di Taranto e Tribunale di Bari) contemporaneamente ricusano
di provvedere sulla medesima richiesta dello stesso condannato, determinando
una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui
risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene
al Tribunale di Bari.

2.

Si premette che la determinazione della posizione esecutiva di un

soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna
emesse da giudici diversi deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di
economicità e di razionalità del sistema, e far capo, quindi, a un giudice unico,
da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665, comma 4, cod. proc.
pen.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della
competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò,
assoluta e inderogabile, stabilisce che essa appartiene al giudice che ha emesso

2

incidente di esecuzione avente a oggetto la rideterminazione della pena inflittagli

il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, indipendentemente
dall’oggetto della domanda.
La norma non precisa, tuttavia, il momento in cui si consolida la situazione
che determina la competenza.
2.1. Secondo l’orientamento costante espresso da questa Corte, la
competenza si determina, con riguardo all’ultimo provvedimento divenuto
irrevocabile, nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al
principio della perpetuatio jurisdictionis, si radica definitivamente e non muta

49256 del 21/10/2004, dep. 22/12/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1, n.
24438 del 03/06/2008, dep. 16/06/2008, Confl. comp. in proc. Torres e altri, Rv.
240811; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, dep. 16/06/2010, ConfL comp. in
proc. Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, dep. 12/02/2014,
P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171).
2.2. Con specifico riferimento agli incidenti relativi alla unificazione di pene
concorrenti si è precisato che giudice competente è quello che ha pronunciato la
sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel
cumulo, dovendo ogni questione che incide sull’esecuzione penale essere decisa
dall’unico organo giurisdizionale a ciò deputato (tra le altre, Sez. 1, n. 23208 del
12/05/2004, dep. 17/05/2004, Confl. comp. in proc. Salah, Rv. 228253; Sez. 1,
n. 364 del 21/11/2007, dep. 08/01/2008, Confl. comp. in proc. Gianfelice, Rv.
238771; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, cleri 19/01/2012, Confl. comp. in proc.
Pasquale, Rv. 251684; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, dep. 09/04/2014, P.M.
in proc. Jadid, Rv. 259600).

3. Nel caso di specie, l’incidente di esecuzione è stato promosso da Partipilo
Vincenzo con istanza del 18 giugno 2014, trasmessa al Tribunale di Bari dalla
Direzione della Casa di reclusione di Turi il 19 giugno 2014.
A tale data il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti
dell’istante era, avuto riguardo alle indicazioni emergenti dal certificato del
casellario giudiziale, la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
dal Tribunale di Bari 1’11 agosto 2010, passata in giudicato il 13 ottobre 2011.
Tale sentenza ha radicato, pertanto, presso quell’ufficio la competenza del
giudice della esecuzione ai sensi del richiamato art. 665, comma 4, cod. proc.
pen.

4. Gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Giudice, qui dichiarato
competente.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

3

anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (tra le altre, Sez. 1, n.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Bari, cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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