Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20910 del 05/05/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20910 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCANDURRA FRANCESCO nato il 16/06/1974 a MESSINA

avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2016 la Corte di Appello di Messina, per quanto
riguarda l’attuale ricorrente Scandurra Francesco, rideterminava la pena inflitta in quella
di un anno di reclusione, confermando la statuizione di penale responsabilità per il reato
di cui all’art.75 co.2 d.lgs. n.159/2011 (violazione dell’honeste vivere per aver condotto
un motociclo durante la sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza).

(in primo grado si è celebrato il rito abbreviato, con pena fissata in misura superiore
rispetto al minimo edittale, dovendosi tener conto della diminuente processuale).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,
Scandurra Francesco , deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio
di motivazione. Viene censurata l’argomentazione posta a sostegno dell’incremento
sanzionatorio per recidiva e quella relativa alla conferma del diniego delle circostanze
attenuanti generiche.

3.1 Va premesso che il ricorso non può dirsi inammissibile, specie in riferimento alle
doglianze relative alle argomentazioni in punto di sussistenza della recidiva, dato che la
condotta non presenta caratteristiche di concreta pericolosità.
Ciò determina, secondo il principio di diritto espresso da Sez. U. n.1 del 19.1.2000, ric.
Tuzzolino, l’assenza di giudicato parziale in punto di responsabilità e la applicabilità, nella
presente sede di legittimità, della previsione di legge di cui all’art. 129 cod.proc.pen. .
3.2 Ciò posto, va richiamato il contenuto della decisione emessa dalle Sezioni Unite di
questa Corte in data 27 aprile 2017 (ricorrente Paternò) in riferimento al rapporto tra la
previsione incriminatrice di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 e la generale prescrizione
(art. 8 del medesimo d.lgs.) del ‘vivere onestamente e rispettare le leggi’ imposta al
sorvegliato speciale.
In tale arresto si è dettato il principio di diritto secondo cui

l’inosservanza delle

prescrizioni generiche di ‘vivere onestamente’ e ‘rispettare le leggi’ da parte del soggetto
sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non integra la
norma incriminatrice di cui all’art. 75 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011. Essa può
tuttavia rilevare ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione personale.
Tale principio – condiviso dal Collegio (si veda, per una analisi più ampia circa le
complessive ricadute della decisione citata e di quella emessa dalla Corte Edu nel noto
caso De Tommaso contro Italia, quanto affermato da Sez. I n. 54080 del 14.6.2017, ric.
Pastore)

va applicato nel caso qui in esame, data la avvenuta affermazione di penale

responsabilità, in sede di merito, per la violazione della prescrizione dell’honeste vivere.
2

Veniva confermata la rilevanza della recidiva e negate le circostanze attenuanti generiche

Da ciò deriva, in riferimento al reato di cui all’art. 75 co.2 d.lgs. n.159 del 2011,
l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato .

Così deciso in data 5 maggio 2017

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