Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2091 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2091 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILIA GIANLUCA N. IL 19/06/1979
avverso la sentenza n. 2886/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 21/11/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Milia Gianluca ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex art.73/1 DPR 309/90 e 337 cp. e lamenta
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova del reato ex art.337 cp., alla mancata
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza di entrambe le
ipotesi criminose contestate, puntualmente indicando gli elementi e le
circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, nonché della
esclusione della minima offensività della condotta criminosa,
indispensabile requisito per l’accesso al beneficio ex art.73/5 cit., e
infine della congruità del trattamento sanzionatorio, correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
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applicazione della ipotesi attenuata e alla determinazione della pena.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21/11/2013
residente
Il C 4igliere est.