Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2091 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2091 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ferrara Pasquale, nato a Scafati (Sa) il 12.6.63
imputato art. 527 c.p.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 10.2.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 2 di
reclusione in ordine al reato di cui all’art. 527 c.p.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia valutato funditus il
profilo dell’attribuibilità del fatto all’imputato ed emesso una sentenza di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In
proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
Data Udienza: 16/11/2012
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C.
(risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,
la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. V 15.4,99,
Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di
tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Nella specie, peraltro, il giudice è stato fin troppo chiaro e descrittivo nel ricordare come
non fosse possibile pervenire a duna formula di proscioglimento favorevole visto che
dall’informativa di reato dei CC di Napoli S. Giovanni a Teduccio emergeva chiaramente che,
durante un servizio di ordinaria perlustrazione e controllo, l’imputato era stato colto all’interno
di una vettura, interno a consumare un rapporto orale e la cosa era chiaramente visibile per
qualunque passante.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Presi ente
Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),