Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20909 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20909 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
con ordinanza n. 10481/2010 del 19/11/2014
nei confronti di:
TRIBUNALE di SALERNO
nel procedimento a carico di:
SGUEGLIA ASSUNTA, nata il 16/12/1967

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno.

Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 23 settembre 2014 il Presidente del Tribunale di Salerno
ha disposto la trasmissione, “per diretta competenza”, al Presidente del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere dell’incidente di esecuzione promosso dall’Ufficio di
esecuzione di detto Tribunale nei confronti di Sgueglia Assunta, rilevando che
esso atteneva esclusivamente all’applicazione dell’indulto sulla pena pecuniaria
inflitta con decreto penale del G.i.p. dello stesso Tribunale del 22 giugno 2004, e

comma 1, cod. proc. pen., alla luce del principio fissato con sentenza n. 4696 del
2004 di questa Corte.

2. Il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 19
novembre 2014, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che,
secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, è competente a
provvedere sull’applicazione dell’indulto, in favore di soggetto raggiunto da più
condanne emesse da giudici diversi, il giudice che ha deliberato il provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza
da lui emessa, e rappresentando che, nella specie, alla luce delle emergenze del
certificato del casellario giudiziale in atti, la condanna divenuta esecutiva per
ultima è quella resa dal Tribunale di Salerno il 15 marzo 2013, irrevocabile il 14
maggio 2013.

3. Con nota del 4 gennaio 2015, pervenuta a questa Corte il 22 gennaio
2015, il Presidente del Tribunale di Salerno – sezione prima penale ha espresso il
proprio dissenso rispetto al non ignorato orientamento di questa Corte,
rappresentando che non è, nella specie, in discussione un evento esecutivo che

“concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi”, ma l’esecuzione del solo
provvedimento suscettibile dell’applicazione dell’indulto, indipendente da altri
fattori di rilievo esecutivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile in rito perché due giudici
(G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Tribunale di Salerno)
contemporaneamente ricusano di provvedere sulla medesima richiesta di
applicazione dell’indulto in favore di Sgueglia Assunta, determinando una
situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui
risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

che doveva trovare applicazione il criterio di competenza di cui all’art. 665,

Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene
al Tribunale di Salerno.

2. Si premette che la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto
nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna emesse da
giudici diversi deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di economicità e
di razionalità del sistema, e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare
sulla base del criterio fissato dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò,
assoluta e inderogabile, stabilisce che essa appartiene al giudice che ha emesso il
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, indipendentemente dall’oggetto
della domanda.
2.1. La indicata norma non precisa, tuttavia, il momento in cui si consolida la
situazione che determina la competenza.
Secondo l’orientamento costante espresso da questa Corte, la competenza si
determina, con riguardo all’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, nel
momento della presentazione della domanda e, in omaggio al principio della
perpetuati° jurisdictionis, si radica definitivamente e non muta anche in caso di
sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (tra le altre, Sez. 1, n. 49256 del
21/10/2004, dep. 22/12/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1, n. 24438 del
03/06/2008, dep. 16/06/2008, Confl. comp. in proc. Torres e altri, Rv. 240811;
Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, dep. 16/06/2010, Confl. comp. in proc.
Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, dep. 12/02/2014, P.M. in
proc. Santaniello, Rv. 259171).
2.2. Con specifico riferimento agli incidenti relativi all’applicazione
dell’indulto, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune pregresse oscillazioni, è
consolidata nell’affermazione del principio di diritto secondo cui, in tema di
esecuzione, il giudice competente a provvedere sull’applicazione dell’indulto in
favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è
sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo, anche se la questione non riguarda la sua sentenza (tra le altre, Sez. 1,
n. 364 del 21/11/2007, dep. 08/01/2008, Confl. comp. in proc. Gianfelice, Rv.
238771; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, dep. 15/05/2008, Confl. comp. Gip
Trib. Milano e Trib. Forlì, Rv. 240293; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011,
dep. 19/01/2012, Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; sez. 1, n. 5734 del
19/12/2013, dep. 05/02/2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422; Sez.
1, n. 45175 del 10/10/2014, dep. 31/10/2014, Confl. comp. in proc. Trevisi, Rv.
261136).

3

Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della

Si è, al riguardo, in particolare, puntualizzato, richiamando coerente
pregressa giurisprudenza (tra le altre, Sez. 1, n. 2707 del 13/06/1991,
dep. 25/07/1991, Confl. comp. Trib. Venezia e Trib. Genova in proc. Carlesi, Rv.
187880), che l’indulto di una delle pene cumulate incide sul cumulo che, una
volta effettuato, acquista rilievo e autonomia propri rispetto alle singole pene
inflitte con sentenze irrevocabili e il cui provvedimento costituisce presupposto
essenziale ai fini della determinazione della pena da eseguire.
Si è, anche, rimarcato che da tale principio deriva che l’applicazione

giudice dell’esecuzione, individuato ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc.
pen., sia quando abbia a oggetto una pluralità di pene cumulate, scaturenti da
provvedimenti adottati da giudici diversi, sia che riguardi una pena soltanto, se
l’esecuzione concerna comunque più provvedimenti emessi da giudici diversi,
permanendo tale criterio di determinazione della competenza anche nell’ipotesi in
cui la pena, alla quale deve essere applicata l’amnistia impropria o l’indulto,
scaturisca da un provvedimento divenuto irrevocabile dopo l’attuazione del
cumulo, pur se non rientrante tra quelli già unificati in un precedente
provvedimento di cumulo, e restando anche irrilevante l’assenza di un
provvedimento di cumulo da parte del pubblico ministero (Sez. 1, n. 19466 del
05/05/2008, citata).

3.

Nella specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei

confronti della interessata Sgueglia Assunta, avuto riguardo alle indicazioni
emergenti dal certificato del casellario giudiziale in atti, è la sentenza emessa dal
Tribunale di Salerno il 15 marzo 2013, passata in giudicato il 14 maggio 2013.
Tale sentenza -avuto riguardo ai predetti condivisi, e qui riaffermati, principiha radicato presso quell’ufficio la competenza del giudice della esecuzione ai
sensi del richiamato art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

4.

Gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Giudice, qui dichiarato

competente.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma

dell’indulto o dell’amnistia impropria, incidendo sul cumulo, compete sempre al

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