Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20909 del 05/05/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20909 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO GIOACCHINO nato il 02/01/1965 a PALERMO

avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2016 la Corte di Appello di Palermo,
giudicando in secondo grado nei confronti di Di Gregorio Gioacchino, dichiarava
l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 75 co.1 d.Lgs. n.159/2011
e, al contempo, confermava l’affermazione di penale responsabilità per il reato di omesso
versamento della cauzione di euro 3.000,00 (fatto del 6.8.2011) posta a garanzia
dell’osservanza delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale.

quattro di arresto.
Viene respinta la domanda di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131

bis cod.pen. in ragione della ‘rilevanza del danno’ e del negativo giudizio sulla
personalità.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, Di
Gregorio Gioacchino , deducendo vizio di motivazione. Si contesta la ritenuta insufficienza
della prospettazione difensiva in punto di impossidenza. Si ritiene altresì non
congruamente giustificato il diniego della applicazione di quanto previsto dall’art. 131 bis
cod.pen.
3. Il ricorso non può dirsi inammissibile in riferimento al profilo di non congruità della
motivazione in rapporto alla causa di non punibilità.
3.1La motivazione espressa dalla Corte di Appello non tiene conto del fatto che il
mancato versamento della cauzione non è di per sè produttivo di danno ma solo di
pericolo, nel senso che la cauzione è concepita dal legislatore come una forma di
‘assicurazione preventiva’ tesa a rafforzare la consapevolezza del destinatario circa la
‘serietà’ degli obblighi imposti (trattasi di ‘remora’ alla violazione delle prescrizioni ai
sensi dell’art.31 co.1 d.lgs. n.159/2011). Dunque non si tratta di una anticipazione di
somma di denaro destinata all’Erario (il che potrebbe, in tesi, giustificare l’equazione tra
mancato versamento e danno), atteso che la confisca della cauzione è fatto previsto
esclusivamente in caso di trasgressione / di una apprezzabile gravità (art.32 co.1 d.lgs.
n.159/2011; V. Sez. V n. 3392 del 15.10.2009, rv 245835).
Da ciò deriva che è erronea la parte di motivazione in cui si ravvisa il danno, ed è, altresì,
non del tutto conforme ai parametri normativi la parte della motivazione in cui si ravvisa
la non occasionalità del comportamento, dato che tale aspetto va valutato in rapporto
alla specifica disposizione violata (il che esclude di poter valorizzare, nel particolare caso
in esame, i precedenti penali o giudiziari).

2

La pena inflitta, con l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è di mesi

3.2 La ammissibilità del ricorso, relativo all’unico capo residuo, porta a ritenere
applicabile la generale previsione di legge di cui all’art. 129 cod.proc.pen., essendo
pacificamente maturato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in data 5 maggio 2017

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