Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20908 del 05/05/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20908 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GERMANI CHRISTIAN N. IL 07/11/1990
avverso la sentenza n. 218/2013 TRIBUNALE di FROSINONE, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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Data Udienza: 05/05/2017
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2014 Il Tribunale di Frosinone ha affermato
la penale responsabilità di Germani Christian per il reato di cui all’art. 660 cod.pen., con
condanna alla pena di euro 200,00 di ammenda .
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello – qualificato in ricorso ai sensi dell’art.
pecuniaria – Germani Christian a mezzo del difensore.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato
alla difesa presso le giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 613 cod.proc.pen. .
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Raffaello Magi
Francesco Maria Silvio Bonito
568 co.5 cod.proc.pen. data la inappellabilità della decisione di condanna a pena