Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20907 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20907 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Benevento
nei confronti della Corte di appello di Napoli;

Con l’ordinanza n. 3170/2010 emessa il 09/12/2014 dal G.I.P. del Tribunale
di Benevento;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha chiesto attribuirsi la competenza al G.I.P. del Tribunale di
Benevento;

Data Udienza: 28/04/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con provvedimento del 19/02/2014 la Corte di appello di Napoli, investita
dalla richiesta dell’amministratore giudiziario dei beni di Marco Cocilovo, oggetto
del sequestro preventivo disposto nell’ambito del procedimento a carico di Mauro
Di Monaco e altri imputati, in corso di svolgimento, di provvedere alla
liquidazione del proprio compenso, disponeva la trasmissione degli atti al G.I.P.
del Tribunale di Benevento, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Droghini e altri, Rv. 254523).

2. Il G.I.P. del Tribunale di Benevento, con provvedimento del 04/03/2014,
disponeva la trasmissione degli atti per competenza al Tribunale di Benevento, il
quale, a sua volta, ritenendosi incompetente, trasmetteva gli atti a questa Corte,
ai sensi dell’art. 28 cod. pen., richiamando un altro orientamento
giurisprudenziale (cfr. Sez. un., n. 25161 del 24/04/2002, dep. 02/07/2002,
Fabrizi, Rv. 221660).

3. Questa Corte, con sentenza emessa il 16/09/2014, riteneva il conflitto
insussistente, atteso che la semplice missiva di trasmissione o di restituzione
degli atti per competenza non poteva essere valutata alla stregua di un
provvedimento declinatorio della competenza.
Dichiarava, pertanto, insussistente il conflitto e disponeva la restituzione
degli atti alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.

4. La Corte di appello di Napoli, con provvedimento del 22/10/2014, nel
quale si ripercorrevano le vicende processuali conclusesi con la sentenza di
questa Corte del 16/09/2014 e si richiamavano i principi di diritto già esplicitati
nel provvedimento del 19/02/2014, disponeva l’ulteriore trasmissione del
provvedimento al G.I.P. del Tribunale di Benevento.

5. Infine, il G.I.P. del Tribunale di Benevento, con ordinanza emessa il
09/12/2014, sollevava conflitto di competenza negativo davanti a questa Corte
ex art. 28 cod. proc. pen., richiamando i principi di diritto, in applicazione dei
quali il Tribunale di Benevento aveva adottato il provvedimento di trasmissione
degli atti a questa Corte del 04/03/2014 (cfr. Sez. un., n. 25161 del
24/04/2002, dep. 02/07/2002, Fabrizi, cit.).

CONSIDERATO IN DIRITTO
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Sez. 1, n. 45612 del 07/11/2012, dep. 21/11/2012, Confl. comp. in proc.

1. In via preliminare, deve rilevarsi che questa Corte è chiamata a
intervenire, a conclusione di un procedimento complesso, a seguito del conflitto
di competenza negativo sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, relativo
alla liquidazione di compenso, presentata il 14/04/2014 dall’amministratore
giudiziario dott. Massimo Zeno, che era stato nominato dallo stesso organo
giurisdizionale a seguito del sequestro preventivo emesso il 22/07/2010, ai sensi
dell’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306.
In tale ambito, questa Corte non può che ribadire il principio di diritto

patrimoniale, spetta sempre al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ex
art. 12 sexies del n. 306 del 1992, adottare i provvedimenti in tema di gestione
e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati (cfr. Sez. 1, n. 3637 del
19/12/2011, dep. 30/01/2012, Confl., comp. in proc. Busso, Rv. 251852; Sez. 1,
n. 45612 del 07/11/2012, dep. 21/11/2011, Confl. comp. in proc. Droghini e
altri, cit.).
Deve, in proposito, evidenziarsi che la disposizione dell’art. 12 sexies del d.l.
n. 306 del 1992 si inserisce in un più vasto ambito sistematico – da ultimo
ridefinito dalle leggi 11 luglio 2009, n. 54 e 31 marzo 2010, n. 50 – nel quale si è
operato un rinvio all’intera disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati
nel procedimento di prevenzione speciale, nel cui contesto si prevede la nomina
da parte del giudice della prevenzione del giudice delegato e dell’amministratore
giudiziario, i quali, sotto la direzione del primo, hanno il compito di provvedere
alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche
nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, allo scopo di incrementare,
laddove possibile, la redditività dei beni.
In questa cornice sistematica, particolare rilievo deve essere attribuito
all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata da parte della legge n.
50 del 2010 – alla quale l’art. 3 lett. c) attribuisce compiti di amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. per i quali si applica l’art. 12 sexies del
d.l. n. 306 del 1992 – che mira a soddisfare l’esigenza di una razionalizzazione
dell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, tanto nel procedimento
penale quanto in quello di prevenzione.
Invero, con le nuove disposizioni, integrative della disciplina originariamente
prevista per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai
sensi dell’art. 12 sexies del d.l. n 306 del 1992, si è esteso il modello gestionale
demandato al giudice monocratico che ha disposto il sequestro ovvero, nel caso
che la misura coercitiva ablativa sia stata disposta dal giudice collegiale, a un
3

secondo cui, in analogia a quanto accade nel procedimento di prevenzione

giudice delegato. Il richiamo alla disciplina vigente in tema di gestione e
amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di
prevenzione operato dall’art. 12 sexies, comma 4 bis, del d.l. n. 306 del 1992, è
incontrovertibile e risponde all’esigenza di attribuire la gestione di patrimoni
spesso ingenti e caratterizzati da problematiche complesse a un giudice
specializzato ovvero collocato in una specifica posizione di conoscenza e di
esperienza delle problematiche connesse alla materia, come da ultimo ribadito
da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 51190 del 16/09/2014, dep. 10/12/2014, Confl.

Non appare, infine, contraria a questa finalità la circostanza che la
celebrazione del processo nel quale è stato disposto il sequestro dei beni
avvenga dinanzi a un giudice diverso, competente a decidere anche
sull’eventuale revoca del sequestro della quale potrà dare semplice
comunicazione; né la trasmissione degli atti al giudice competente per la fase del
giudizio comporta anche la trasmissione degli atti dell’amministrazione
giudiziaria dei beni in sequestro.
Nel caso di specie, questo organo giurisdizionale si deve individuare nello
stesso G.I.P. del Tribunale di Benevento che ha disposto il sequestro delle quote
detenute dall’imputato Marco Cocilovo e dalle società MA.CO . s.r.l. e Immobiliare
Stella s.r.I.; il che viene incontro all’esigenza di chiamare il giudice che ha
disposto l’originario sequestro a sovrintendere all’amministrazione di beni e di
attività economiche, nel nostro caso particolarmente complessi, impartendo le
opportune direttive e intervenendo sulla base di una conoscenza dell’origine e
della consistenza del patrimonio sequestrato.

3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza dedotto, in
relazione al quale deve dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di
Benevento, al quale devono trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Benevento, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2015.

comp. in proc. Bianco, Rv. 261981).

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