Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20907 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20907 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SETTIMO ARCANGELO N. IL 13/02/1979
avverso l’ordinanza n. 1/2016 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2016 la Corte di Appello di Messina ha
respinto l’istanza proposta da Settimo Arcangelo, tesa ad ottenere il riconoscimento della
continuazione in sede esecutiva.
Gli indicatori valutati in chiave negativa, tesi a rappresentare la assenza della
deliberazione unitaria, sono rappresentati dal lasso temporale tra le violazioni e dalla
ricorrente eterogeneità. Si conclude per l’esistenza di abitualità delittuosa e si valuta

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,
Settimo Arcangelo, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di
motivazione. Si contesta la valenza degli indicatori negativi e si ripropone il tema
dell’istanza.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di
merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle
diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali
da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del
disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse
condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì
da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo
giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento
sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale

(ex multis Sez. I n. 40123 del

22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il
caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati
commessi) che caratterizza il reato continuato.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p.,
comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di
determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in
essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli
reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale
svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta
definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla
soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle
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come irrilevante la condizione di tossicodipendenza.

situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via
approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione
iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da
compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle
eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento,
prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv

3.2 Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente a tali
considerazioni in diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che l’analisi
delle modalità di consumazione ha evidenziato scarti di prossimità temporale e diverso
modus operandi ed in tal senso, il ragionamento espresso in sede di merito appare il
logico dispiegarsi di valutazioni in fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.
Peraltro, il giudice della esecuzione ha valutato la condizione di tossicodipendenza e non
ha tratto elementi idonei ad invertire il ragionamento di insussistenza della ideazione
comune, in modo coerente.
L’innovazione legislativa apportata nel 2005 al testo della norma regolatrice deve essere
interpretata – indubbiamente – alla luce della volontà del legislatore che ha inteso
attenuare, ove possibile, le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di
tossicodipendenti, con la conseguenza che tale “status” può essere preso in esame per
giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e
dipendenti dallo stato di tossicodipendenza ma sempre che sussistano anche le altre
condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. I
n. 7190 de/ 14/02/2007 rv. 235686).
In altre parole, la condizione di tossicodipendenza non comporta di per sè il
riconoscimento della continuazione, non potendo ritenersi derogati i principi di fondo
dell’istituto, nè identificato il contingente e ricorrente motivo a delinquere con la
complessiva ideazione criminosa. Più semplicemente, detta condizione rappresenta una
delle condizioni rivelatrici dì una possibile identità di rappresentazione volitiva, correlata
alla particolare necessità di realizzare profitti o condizioni di agevolazione al reperimento
della sostanza.
Lì dove, tuttavia, i dati disponibili – come nel caso in esame – offrano una
rappresentazione contraria non vi è alcuna violazione di legge lì dove il giudice del merito
non ritenga decisiva la – pur dimostrata – dipendenza da sostanze stupefacenti.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
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246838).

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

Francesco Maria Silvio Boníto

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P.Q.M.

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