Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20904 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20904 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE PETRO COSIMO N. IL 18/06/1976
avverso l’ordinanza n. 50/2013 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 24/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sgatite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24.7.2014, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di DE PETRO Cosimo per
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. fra i reati
oggetto di quattro sentenze emesse dalla Corte di Appello di Messina in data 24.1.2011,

2.

Ricorre per cassazione il DE PETRO personalmente, deducendo carenza di

motivazione in ordine a tutte le allegazioni documentali prodotte (primo motivo) ed erronea
applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv. c.p. e 671, comma 1, c.p.p.
(secondo motivo).
Lamenta il ricorrente, con la prima censura, che il Tribunale abbia esaurito la propria
motivazione riportando brani e massime giurisprudenziali, dedicando solo poche righe alle
ragioni del rigetto, facendo lapidario riferimento alla eterogeneità e alla estemporaneità dei
fatti in esame.
Con la seconda censura viene contestata la mancata considerazione dello stato di
tossicodipendenza del ricorrente, in violazione dell’art. 671, comma 1, ultima parte, c.p.p..
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
2. Va, senz’altro, condivisa la censura sul carattere apparente della motivazione
svolta dal Tribunale in relazione al mancato riconoscimento della identità

del disegno

criminoso fra i reati oggetto delle quattro sentenze indicate in premessa.
Il contenuto del provvedimento è, infatti, essenzialmente costituito da brani e
massime giurisprudenziali, che, tuttavia, non vengono, poi, ancorati alle peculiarità fattuali
del caso concreto (Sez. 4, n. 4348 del 30/9/2014, Giovannini, Rv. 260314), atteso che il
giudice dell’esecuzione fa riferimento alla “eterogeneità delle disposizioni di legge violate” e
alla “distanza temporale”, senza, peraltro, aver precedentemente indicato né la tipologia dei
reati oggetto delle quattro sentenze di condanna in esame, né le date di commissione dei
reati stessi, così praticamente impedendo la verifica di congruenza dei parametri di
valutazione, solo genericamente indicati, alle circostanze del caso demandato al suo vaglio.
Parimenti censurabile come apparente è la motivazione laddove il Tribunale giustifica
il diniego dell’applicazione della disciplina della continuazione con il carattere “contingente”

21.1.2011, 14.4.2003 e 28.6.2010.

delle situazioni da cui sarebbero scaturiti i reati, senza esplicitare le ragioni che lo hanno
indotto a definire estemporanee le scaturigini dei reati stessi.
Non è chiaro, infine, per la proposizione di tipo ipotetico utilizzata e l’evocazione
alternativa dell’uso di stupefacenti o di sostanza analoga, se e in che termini il Giudice a quo
abbia realmente affrontato il profilo relativo alla tossicodipendenza, come ormai richiesto dal
nuovo testo dell’art. 671, comma 1, ultima parte, c.p.p..

adeguatamente comprensibile la situazione specificamente demandata al vaglio del giudice e
l’iter logico da questi seguito per addivenire alla sua decisione (Sez. 6, n. 6589 del
10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).
4. Da quanto esposto, conseguono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il
rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che si uniformerà alla
presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015

Il Consigli re estensore

Il Presidente

La motivazione risulta, dunque, sprovvista dei requisiti minimi atti a rendere

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