Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20904 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20904 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORIANO LEONE N. IL 21/11/1966
avverso l’ordinanza n. 423/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 19/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

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1. Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha
respinto, tra le altre, una domanda di riconoscimento della continuazione in sede
esecutiva proposta da Soriano Leone .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale,

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei motivi addotti.
Ed invero l’atto riproduce, in sostanza, la domanda iniziale senza realizzare alcun
confronto dialettico con i contenuti del provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

Soriano Leone, deducendo vizio di motivazione.

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