Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20903 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20903 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Falcone Francesco, nato il 15/08/1973;

Avverso l’ordinanza n. 911/2014 emessa il 10/07/2014 dal Tribunale di
sorveglianza di Bari;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 28/04/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 10/07/2014 il Tribunale di sorveglianza di Bari,
pronunciandosi ex art. 69 bis Ord. Pen., rigettava il reclamo proposto da
Francesco Falcone avverso l’ordinanza emessa 1’11/07/2013, con cui il
Magistrato di sorveglianza di Bari aveva rigettato la richiesta di concessione della
liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4 della legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Questa richiesta, in particolare, veniva formulata in relazione al periodo di pena

1’11/05/2012 e il 10/11/2013, risultava trascorso agli arresti domiciliari in regime
di custodia cautelare.
A fondamento di tale rigetto si rilevava che la liberazione anticipata speciale
non era applicabile ai condannati che avevano espiato frazioni di pena all’esterno
delle strutture carcerarie, come conseguenza dell’opzione di politica legislativa
sottesa alla disposizione dell’art. 4, comma 5, della legge n. 10 del 2014,
finalizzata alla riduzione del sovraffollamento carcerario. Ne conseguiva
l’esclusione del beneficio penitenziario per quei condannati che già beneficiavano
di una misura alternativa alla detenzione ovvero versavano in una situazione alla
stessa equiparabile, patendo periodi di limitazione della libertà personale di
natura extracarceraria.

2. Avverso tale ordinanza Francesco Falcone ricorreva per cassazione, a
mezzo dell’avv. Aurelio Follieri, deducendo un unico motivo di ricorso,
riguardante la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per
erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento all’art. 4 della
legge n. 10 del 2014 e dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale del
codice civile.
Si deduceva, in particolare, che, premessa la natura eccezionale delle
disposizioni introdotte con la legge n. 10 del 2014, non poteva ritenersi
consentita un’applicazione estensiva di tali norme a ipotesi non espressamente
disciplinate, atteso che l’esclusione del beneficio della liberazione anticipata
speciale era prevista solo per i condannati ammessi alle misure alternative
dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare, dell’esecuzione della pena
presso il domicilio ovvero che si trovavano agli arresti domiciliari ai sensi dell’art.
656, comma 1, cod. proc. pen.
Tali

ragioni

imponevano

l’annullamento

dell’ordinanza

nell’interesse del Falcone.

CONSIDERATO IN DIRITTO
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impugnata

scontato tra 1’11/11/2011 e il 10/11/2013, di cui quello compreso tra

v

1.11 ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che, con l’ordinanza emessa dal Magistrato di
sorveglianza di Bari 1’11/07/2013, dalla quale traeva origine il presente
procedimento, in relazione al periodo di pena scontato dall’11/12/2011 al
10/11/2013, si riteneva che la frazione temporale compresa tra 1’11/05/2012 e il
10/11/2013 non poteva essere valutata ai fini del riconoscimento della
liberazione anticipata speciale, atteso che risultava trascorsa agli arresti
domiciliari in regime di custodia cautelare, per effetto della preclusione stabilita
dall’art. 4, comma 5, della legge 10 del 2014.

Questa soluzione processuale risulta corretta, dovendosi in proposito
rilevare che la disposizione dell’art. 4, comma 5, della legge n. 10 del 2014
preclude espressamente la concessione della liberazione anticipata speciale a
tutti i condannati che si trovino nelle condizioni indicate, senza fare alcun
riferimento ai periodi di custodia cautelare pregressa, dal momento che, in tale
ambito normativo, si prevedono esclusivamente modalità di espiazione della
pena definitiva diverse da quella detentiva. D’altra parte, il tenore della
disposizione in esame non consente interpretazioni alternative, stabilendo: «Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi
all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi
trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative (né ai
condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o
che si trovino agli arresti donniciliari ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del
codice di procedura penale)».
Ne discende che il legislatore, come osservato dal procuratore generale nella
sua requisitoria del 23/12/2014, a pagina 2, con una ricostruzione sistematica
pienamente condivisibile, inserendo il quinto comma nella disposizione dell’art. 4
della legge 10 del 2014, ha «completamente omesso di regolamentare
l’applicabilità della nuova liberazione anticipata speciale a forme di restrizione
della libertà personale subite nell’ambito delle misure cautelari adottate nel corso
del procedimento».
In questi termini, l’esclusione dei periodi trascorsi agli arresti domiciliari
come misura cautelare non può che essere risolta sulla base di
un’interpretazione letterale della disposizione in esame, nella parte in cui
preclude l’accesso alla liberazione anticipata speciale ai condannati che si trovino
in espiazione pena, nelle forme degli arresti domiciliari esecutivi di cui all’art.
656, comma 10, cod. proc. pen.
Occorre, invero, prendere atto che la liberazione anticipata speciale è un
istituto che presenta delle connotazioni peculiari, che lo rendono diverso da
quello disciplinato dall’art. 54 Ord. Pen., caratterizzandosi per la finalità di
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t

riduzione controllata della popolazione carceraria. In relazione a tali obiettivi di
politica penitenziaria, il legislatore si propone, a determinate condizioni, di
compensare quella particolare forma di sofferenza connessa con il
sovraffollamento carcerario con un aumento dei giorni di riduzione della pena,
dai 45 giorni di cui all’art. 54 Ord. Pen. ai 75 giorni di cui all’art. 4 della legge
146 del 2014, senza stabilire alcun automatismo legale nella concessione dei due
benefici penitenziari (cfr. Sez. 1, n. 3088 del 23/09/2014, 22/01/2015, dep.
Caldarulo, Rv. 262176).

rispetto alla liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. Pen. è desumibile
dall’ambito di applicazione di questo beneficio penitenziario, la cui disciplina,
secondo quanto statuito da questa Corte, determina la costituzione di un sistema
unitario applicabile esclusivamente in presenza di determinate condizioni,
oggettive e soggettive (cfr. Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 22/01/2015,
Caldarulo, Rv. 262061).
Né potrebbe diversamente, tenuto conto del fatto che, con l’emanazione
della legge n. 10 del 2014, il legislatore, allo scopo di realizzare – in presenza di
rassicuranti presupposti di intervenuto ravvedimento – il necessario
miglioramento delle condizioni detentive, ha introdotto uno strumento di
ulteriore flessibilità del trattamento sanzionatorio ampliando l’incidenza della
riduzione di pena correlata all’effettiva partecipazione del condannato all’opera di
rieducazione. Tale ampliamento, nella misura di ulteriori giorni trenta di
detrazione di pena, a esclusione delle ipotesi di esecuzione per reato rientrante
nell’ambito della previsione di cui all’art. 4 bis Ord. Pen., deve ritenersi previsto
anche a beneficio dei soggetti già destinatari della liberazione anticipata, ma
sulla scorta di una valutazione differenziata dei presupposti legittimanti la
concessione del beneficio penitenziario richiesto, sulla quale questa Corte si è già
espressa in termini di compatibilità costituzionale con la disposizione dell’art. 25
Cost. (cfr. Sez. 1, n. 16650 del 22/12/2014, dep. 14/01/2014, Mollace, Rv.
261880).
In definitiva, la custodia cautelare sofferta in regime di arresti domiciliari,
che assume rilievo nella vicenda processuale prospettata nell’interesse del
Falcone, non determina, alla luce della ricostruzione sistematica alla quale ci si è
riferiti, una compressione della libertà personale di valenza tale da giustificare la
concessione della liberazione anticipata speciale. Occorre, dunque, ribadire che le
peculiarità dell’istituto della liberazione anticipata speciale ne consentono la
concessione solo a quei condannati che abbiano effettivamente subito periodi di
carcerazione e non anche a coloro i quali abbiano espiato la pena in forme

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z

D’altra parte, l’autonomia sistematica della liberazione anticipata speciale

alternative alla detenzione, conformemente all’inequivocabile tenore dell’art. 4,
comma 5, della legge n. 10 del 2014.
Ne discende conclusivamente la congruità del percorso processuale seguito
dal Tribunale di sorveglianza di Bari nel rigettare il reclamo proposto dal Falcone,
rilevando che i periodi di custodia cautelare trascorsi agli arresti domiciliari non
possono essere valutati ai fini del riconoscimento del beneficio penitenziario
introdotto con l’art. 4 della legge n. 10 del 2014.

rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2015.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Falcone deve essere

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