Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20902 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20902 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Francesconi Claudio, nato il 27/06/1975;

Avverso l’ordinanza n. 138/2014 emessa il 19/09/2014 dal Tribunale di
Roma;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Aurelio
Galasso, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 28/04/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 19/09/2014 il Tribunale di Roma, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata V11/04/2013 da Claudio
Francesconi, con cui si chiedeva l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali erano
intervenute le sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Roma il 22/05/2012
e il 30/05/2012, entrambe irrevocabili.

vicende delittuose presupposte l’attività di spaccio di eroina posta in essere dal
Francesconi, non sussisteva alcun legame tra le due violazioni giustificativo
dell’applicazione del vincolo invocato, costituendo le medesime una mera
reiterazione di analoghi comportamenti illeciti.

2. Avverso tale ordinanza ricorreva personalmente per cassazione Claudio
Francesconi, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., conseguente al fatto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione si era
limitato, con un’affermazione generica e priva di riferimenti specifici, ad
affermare la mancata emersione di un programma criminoso unitario collegato
alla sua condizione di tossicodipendenza, senza procedere a un’analisi dettagliata
dei fatti delittuosi sottesi alle due sentenze di condanna presupposte.
Si deduceva, in particolare, che, nell’originaria istanza dell’11/04/2013,
l’esecutato aveva depositato documentazione rilasciata dal SE.R.T. di Velletri il
10/12/2010, attestante il suo risalente stato di tossicodipendenza, persistente
all’epoca dei fatti delittuosi in esame, di cui il giudice dell’esecuzione non aveva
tenuto conto nel suo provvedimento di rigetto.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata
nell’interesse di Claudio Francesconi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che la certificazione rilasciata dal SE.R.T. di
Velletri il 10/12/2010, che il ricorrente richiamava espressamente nel suo
ricorso, non risulta esaminata dal giudice dell’esecuzione, che veniva meno
all’obbligo imposto dall’art. 671 cod. proc. pen. di valutare lo stato di
tossicodipendenza del soggetto della cui vicenda processuale esecutiva si
controverte. Tale certificazione, in particolare, attestava la condizione di

2

L’ordinanza impugnata, in particolare, rilevava che, pur riguardando le

dipendenza da eroina dalla quale era affetto il Francesconi in epoca coeva ai fatti
in contestazione, nella quale versava fin dall’età di 18 anni.
Naturalmente, tale obbligo non vincolava il giudice dell’esecuzione a ritenere
configurabile il vincolo della continuazione concretamente invocato nell’interesse
del Francesconi, ma comportava comunque che si tenesse adeguatamente conto
di tale stato, esprimendo le conseguenti valutazioni giurisdizionali, allo scopo di
riconoscere o meno il vincolo invocato.
Né poteva escludersi la pertinenza di tale certificazione, a prescindere dal

presupposte – emesse dal Tribunale di Roma il 22/05/2012 e il 30/05/2012 riguardavano condotte di detenzione astrattamente riconducibili allo stato di
tossicodipendenza del Francesconi, riguardando due ipotesi di detenzione a fini di
cessione di sostanze stupefacenti, commesse a distanza di dieci giorni l’una
dall’altra.
Inoltre,

l’omogeneità delle violazioni, oltre che dall’identità delle

contestazioni elevate al Francesconi ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, sembrava discendere dall’identica modalità di commissione dei fatti
delittuosi considerati, conseguente al fatto che il ricorrente poneva in essere tali
condotte di spaccio di stupefacenti all’interno della sua abitazione.
Ne discende che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non sembra
avere fatto corretta applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen., così come
novellato dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella
legge 21 febbraio 2006, n. 49, per effetto del quale avrebbe dovuto valutare, in
concreto, se e in quale misura lo stato di tossicodipendenza del Francesconi
avesse influito sulla programmazione criminosa dei vari reati di cui si assumeva
la continuazione. Tale valutazione delle emergenze processuali si imponeva alla
luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale lo stato di
tossicodipendenza deve essere preso in considerazione per giustificare
l’unitarietà del disegno criminoso ogni qualvolta si faccia riferimento a reati,
direttamente o indirettamente, collegati alla condizione di tossicodipendente
dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 10797 del 19/03/2010, dep. 23/02/2010, Riolfo,
Rv. 246373).
In definitiva, il giudice dell’esecuzione, nell’adottare l’ordinanza impugnata,
non ha fatto corretta applicazione della norma dell’art. 671 cod. proc. pen., non
avendo valutato, in concreto e sulla base delle allegazioni prodotte nell’interesse
del Francesconi, lo stato di tossicodipendenza dedotto e l’omogeneità delle
condotte delittuose, trascurando ulteriormente di verificare se tali fatti erano
suscettibili di essere valutati come tipici dello stato di tossicodipendenza e

3

vizio motivazionale dedotto, in considerazione del fatto che le sentenze

I
o

rientranti nell’esperienza delinquenziale consolidata dell’esecutato (cfr. Sez. 1, n.
33518 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Trapasso, Rv. 248124).

2.

Queste ragioni impongono di ritenere fondato il ricorso proposto

nell’interesse di Claudio Francesconi, annullando la sentenza impugnata e
rinviando gli atti al Tribunale di Roma, affinché proceda a un nuovo esame che
tenga conto dei principi che si sono richiamati.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia gli atti per un nuovo esame al Tribunale di
Roma.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2015.

P.Q.M.

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