Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20902 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20902 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LETO ALESSANDRO N. IL 04/09/1974
avverso la sentenza n. 4403/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016


A

33331-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Leto Alessandro personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese p essuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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