Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20901 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20901 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARCHETTA GIOVANNI, nato il 19/01/1981
avverso il decreto n. 275/2014 del PRESIDENTE del TRIBUNALE di
SORVEGLIANZA di CATANZARO del 27/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto impugnato, con
trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per
l’ulteriore corso.

Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 27 febbraio 2014 il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, perché non corredato dai
motivi a sostegno, il reclamo proposto da Barchetta Giovanni avverso l’ordinanza
del 16 dicembre 2013 del Magistrato di sorveglianza di Cosenza, che aveva
accolto l’istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri maturati dal 21

rigettandola in relazione ai semestri maturati dal 21 dicembre 2009 al 21
dicembre 2010 e dal 21 giugno 2012 al 21 giugno 2013.

2.

Avverso detto decreto ricorre per cassazione, per mezzo del suo

difensore, l’interessato Barchetta, che ne chiede l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)
ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in
relazione all’art. 678 cod. proc. pen., ed erronea e illogica motivazione sul punto.
Secondo il ricorrente, l’affermazione contenuta nel decreto impugnato in
ordine alla carenza dei motivi a sostegno del reclamo è infondata perché il
reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, notificatagli il 17
dicembre 2013, è stato da lui proposto con riserva dei motivi, che sono stati
inviati dal suo difensore il 24 dicembre 2013 con racc. A/R, ricevuta dal Tribunale
come da timbro dell’ufficio apposto sull’atto, recante l’erronea data del 2
dicembre 2014.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato per le
condivise prospettazioni del ricorrente, con trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per un motivo diverso, pregiudiziale e assorbente,
rispetto a quello dedotto, dovendosi rilevare di ufficio la nullità del
provvedimento impugnato, che è stato emesso de plano fuori dei casi previsti
dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme
prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

2. Si rileva in diritto che, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 4, Ord. Pen., il
Tribunale di sorveglianza competente per territorio, adito dal difensore,
7

f

giugno 2008 al 21 dicembre 2009 e dal 21 dicembre 2010 al 21 giugno 2012,

dall’interessato o dal pubblico ministero con reclamo avverso l’ordinanza del
magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, “decide ai sensi
dell’art. 678 del codice di procedura penale”.
2.1. L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. richiama per il procedimento di
sorveglianza, quanto alle materie di rispettiva competenza del tribunale e del
magistrato di sorveglianza, la disciplina di quello di esecuzione e, più
specificamente, l’art. 666 cod. proc. pen., il cui comma 4 prevede che l’udienza
in camera di consiglio -fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la

svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
2.2. Sotto concorrente profilo, deve rilevarsi che il reclamo avverso la
decisione del magistrato di sorveglianza, che respinge de plano la richiesta di
liberazione anticipata ai sensi dell’art.

69-bis, comma 1, Ord. Pen., ha natura

impugnatoria (tra le altre, Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008,
Trasmondi, Rv. 242655; Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 13/01/2012, P.G.
in proc. Parisi, Rv. 251678; Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, dep. 03/06/2013,
Confl. comp. in proc. Nardi, Rv. 256142), e costituisce richiesta di rivalutazione a
contraddittorio pieno e differito della istanza del condannato (tra le altre, Sez. 1,
n. 5490 del 13/01/2010, dep. 11/02/2010, Rinciari, non massimata).
La Corte costituzionale, nel rilevare la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art.

69-bis Ord. Pen., sollevata -in

riferimento all’art. 24, comma 2, Cost.- nella parte in cui, prevedendo, al primo
comma, che il magistrato di sorveglianza provvede sull’istanza “con ordinanza,
adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti”, non dispone che a
detto procedimento si applichino le disposizioni regolative del procedimento di
sorveglianza, di cui agli articoli 666 e 678 cod. proc. pen., ha rimarcato che,
mentre lo stesso valore del contraddittorio -dalla cui compromissione
deriverebbe il vulnus all’indicata norma costituzionale- presuppone un contrasto
tra parti, e non tra soggetto richiedente e organo decidente, neppure è
ravvisabile un diretto sacrificio del diritto di difesa dal lato del richiedente, che è
in grado non solo di illustrare e “difendere” la propria domanda di liberazione
anticipata, ma anche di opporsi a una eventuale decisione reiettiva nella fase
successiva del reclamo, a contraddittorio pieno, davanti al tribunale di
sorveglianza (ordinanza n. 352 del 2003), in coerenza con il consolidato principio
secondo cui l’esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in
modo diverso in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei singoli
procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione (tra le
altre, ordinanze n. 203 del 2002, n. 8 del 2003, n. 321 del 2004).
Tale principio è stato in seguito riaffermato in occasione della riproposta
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 69-bis, comma 1, Ord.
3

trattazione dell’incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori- si

pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., ulteriormente rilevandosi che la
nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata, introdotto
dall’art. 1, comma 2, legge n. 277 del 2002, è una risposta a esigenze di
snellimento procedurale fortemente avvertite nella prassi. e che sono
pienamente compatibili con il diritto di difesa i modelli processuali a
contraddittorio eventuale e differito, caratterizzati, quindi, in ossequio a criteri di
economia processuale e di massima speditezza, da una decisione

de plano,

seguita da una fase a contraddittorio pieno attivata dalla parte che intenda
decisum,

in tal modo assicurandosi, in sostanza, al

condannato un doppio scrutinio nel merito della sua istanza (ordinanza n. 291
del 2005).
2.3. È in contrasto con tali condivisi rilievi -che attengono allo stesso
meccanismo dell’invocato istituto, il cui procedimento da svolgersi de plano in
primo grado richiede le forme del contraddittorio camerale orale nel secondo
grado-, oltre che con il dato letterale che rimanda comunque alla “istanza” e non
alla

“impugnazione”

-la cui inammissibilità è peraltro ancorata ai diversi

parametri fissati dall’art. 591 cod. proc. pen. e la cui pronuncia compete al
“giudice della impugnazione”, e non al solo presidente (Sez. 1, n. 53017 del
02/12/2014, dep. 19/12/2014, Borachuk, Rv. 261662)-, l’applicazione dell’art.
666, comma 2, cod. proc. pen., alla cui stregua è possibile la decisione
d’inammissibilità dell’istanza, adottata de plano dal giudice o dal presidente del
collegio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di
manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di
mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Si determina, pertanto, qualora il giudice del reclamo abbia omesso di
fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de
plano fuori dei casi espressamente stabiliti, una nullità di ordine generale e di
carattere assoluto del giudizio e del provvedimento conclusivo, rilevabile di
ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 lett. e) e
179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l’omesso avviso
all’interessato della fissazione dell’udienza, equiparabile alla omessa citazione
dell’imputato nel procedimento ordinario, e l’assenza del suo difensore in casi in
cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 6168 del 04/11/1997,
dep. 16/12/1997, Zicchitella, Rv. 209134; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998,
dep. 29/07/1998, Viscione E., Rv. 211550; Sez. 1, n. 24733 del 04/06/2008,
dep. 18/06/2008, Mani, Rv. 240598; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008,
dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013,
dep. 11/03/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013,
dep. 10/07/2013, P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111).

4

insorgere rispetto al

3. Nel caso di specie, risulta dall’esame degli atti, consentito trattandosi di
error in procedendo (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep.
28/11/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep.
10/12/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep.
21/02/2013, Chahid, Rv. 255304), che il provvedimento impugnato è stato
emesso de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, che non ha fissato
l’udienza in camera di consiglio, ed emerge dal contenuto del provvedimento che
detto Giudice ha ritenuto inammissibile il reclamo perché non corredato dei

cod. proc. pen.

4. Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità
assoluta, va dunque annullato senza rinvio con trasmissione degli atti per
l’esame del reclamo al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che verificherà
preliminarmente anche la circostanza dedotta dalla difesa circa la tempestiva
presentazione dei motivi, oggetto di riserva all’atto della proposizione del
reclamo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l’esame del reclamo.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

motivi a sostegno, nella ritenuta applicabilità degli artt. 666, comma 2, e 678

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