Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20901 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20901 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LINO ANTONIO N. IL 10/06/1971
avverso l’ordinanza n. 401/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

sA/c4

lik

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 18 settembre 2015 la Corte di Appello di Torino ha
respinto l’istanza di riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazione, proposta da
Lino Antonio.
Viene ravvisato uno scarto

temporale eccessivo tra le violazioni e una

parziale

disomogeneità.

Lino Antonio , deducendo eroonea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di
motivazione.
Si contesta la valenza degli indicatori avversi rispetto alla prospettata medesimezza del
disegno criminoso, sostenendo che il lasso temporale non può dirsi indicativo di nuova
deliberazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di
merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle
diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali
da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del
disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse
condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì
da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo
giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento
sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del
22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il
caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati
commessi) che caratterizza il reato continuato.
La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria,
atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso
può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse
condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un
sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p.,
comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di

2

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,

determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in
essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli
reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale
svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta
definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla
soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle
situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione
iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da
compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle
eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento,
prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv
246838).
Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della
valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv
270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione,
necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione,
di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità
delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le
modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto
che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati
programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,
valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino
comunque frutto di determinazione estemporanea.
3.2 Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente a tali
considerazioni in diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che il descritto
intervallo temporale, in una con le diverse modalità di realizzazione dei reati, risulta
significativo della mancanza di una concreta ideazione unitaria delle diverse violazioni; in
tal senso, il ragionamento espresso in sede di merito appare il logico dispiegarsi di
valutazioni in fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

3

approssimativa.

. 1

favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA