Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20900 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20900 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIAMPA’ LUIGI N. IL 12/03/1972
avverso l’ordinanza n. 371/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 16/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2015 la Corte di Appello di Catanzaro ha
disposto la revoca dell’indulto nei confronti di Giampà Luigi.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,
Giampà Luigi , deducendo erronea applicazione di legge. Ad avviso del ricorrente il

commissione del nuovo reato ma alla definitività della sentenza che lo accerta.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
3.1 Ed invero va condiviso e richiamato l’orientamento già maturato nella presente sede
di legittimità per cui ai fini della revoca dell’indulto, conseguente, a norma dell’arti,
comma terzo della legge 31 luglio 2006, n.241, alla commissione, nel quinquennio
successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, di un delitto non colposo
per il quale sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni, è sufficiente che
questo sia stato commesso entro tale termine e non anche che, prima della sua
scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna (Sez. I n. 17030 del
10.3.2015, rv 263379).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

termine di cinque anni, previsto dalla legge a fini di revoca, non andrebbe correlato alla

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