Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2090 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2090 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MONTINI UMBERTO N. IL 02/10/1976
avverso la sentenza n. 518/2006 TRIBLTNALE di LATINA, del
12/12/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 12.12.2008 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica,
condannava Montini Umberto alla pena di curo 2.000,00 di ammenda per il reato di cui
all’art. 51 D.L.vo 22/97.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, eccependo
l’intervenuta prescrizione del reato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma V c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv.Pierluigi Palma del foro di Latina, sottoscrittore del
ricorso, non risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità dell’impugnazione preclude la
possibilitò di dichiarare la prescrizione del reato, maturata dopo l’emissione della
sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigliere t.
Il r ideate

OSSERVA

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