Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 209 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 209 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGIERI DAMIANO N. IL 27/01/1981
avverso la sentenza n. 1392/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

it

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 16.10.2012, la corte d’appello di Catanzaro
confermava la pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme, in data 16.4.2012, che
aveva condannato BARLINGIERI Demiano, sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ,
per violazione dell’art. 9 c. 2 legge 1423/1956, per esser stato colto alla guida

violazione art. 6 I. 575/1965. La corte ribadiva che il sorvegliato era stato
sorpreso mentre transitava a bordo della sua autovettura sulla via Nicotera di
Lamezia Terme, ancorchè la patente gli fosse stata revocata. Veniva ritenuto
che la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione prevista con l’art. 116
del nuovo codice della strada, continuava ad integrare ipotesi di reato allorchè
la condotta sia posta in essere da persona a cui sia applicata misura di
prevenzione. Veniva concluso che la condotta tenuta integrava entrambi i reati
in contestazione, alla stregua del pacifico orientamento giurisprudenziale,
secondo cui il reato di guida senza patente non può ritenersi assorbito dal più
grave reato di violazione delle misure di prevenzione. Quanto alla pena, veniva
ribadito che mancavano i presupposti per la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, a causa dei gravi precedenti penali.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente , per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’art. 9 c. 1 e
2 I. 1423/1956, degli artt. 62 bis ed 81 cod.pen., nonché difetto di motivazione.
In particolare è stato ribadito che non poteva considerarsi reato la condotta di
guida senza patente, a seguito della depenalizzazione ; le circostanze attenuanti
generiche sarebbero state negate solo sul presupposto dei precedenti penali;
eccessivo sarebbe l’aumento stabilito a titolo di continuazione nella misura di
mesi tre di reclusione, la cui determinazione è sprovvista di motivazione .
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Non sono apprezzabili
forzature nell’interpretazione dei parametri normativi di riferimento, atteso che
come correttamente ricordato dalla corte, le due fattispecie di reato concorrono
e che la guida senza patente continua ad essere reato se commessa da soggetto
sottoposto a misura di prevenzione. Anche sul fronte della sanzione, i giudici di
merito hanno dato conto della gravità della condotta, del peso dei precedenti
penali, così ampiamente giustificando la non ricorrenza dei presupposti per
contenere la pena, anche sotto il profilo dell’aumento a titolo di continuazione.

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di autovettura malgrado la patente gli fosse stata revocata, nonché per

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, 30 settembre 2013.

p.q.m.

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