Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 209 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 209 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
BEVILACQUA THOMAS nato il 06/0311997 a SAN DONACI
PRESTA SIMONA nato il 14/01/1992 a SAN PIETRO VERNOTICO

avverso l’ordinanza del 25/05/2016 del TRIB. LIBERTA’ di BRINDISI
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
e conclusioni del PG
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Data Udienza: 18/11/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che THOMAS BEVILACQUA e SIMONA PRESTA, in atti generalizzati,
ricorrono contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale
del riesame di Brindisi ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso
il 14 aprile 2016 dal GIP dello stesso Tribunale, lamentando plurime violazioni
di leggi processuale e sostanziali;
– che il Tribunale del riesame aveva espressamente dichiarato la carenza di
degli

odierni

ricorrenti

(evidenziando

altresì

ma

dichiaratamente ad abundantiam – l’infondatezza dell’istanza di riesame anche
per ragioni di merito);

– che, in ordine a tale profilo, l’odierno ricorso è del tutto silente (risultando
privo della necessaria specificità, per omessa indicazione delle ragioni in ipotesi
addotte per contrastare le argomentazioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato), e va quindi dichiarato inammissibile;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe – della somma
di Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo
di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di millecinquecento euro in favore
della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 18 novembre 2016

Il Co sigliere estensore

Il P

Sergio Beltrani,

Gi

ente
Diotallevi

legittimazione

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