Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20899 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20899 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIER1 ALESSANDRO N. IL 24/07/1981
avverso la sentenza n. 1520/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016

33316-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Ruggieri Alessandro personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato, di resistenza a pubblico
ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese roessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA