Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20899 del 05/05/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20899 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 05/05/2017
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MADEO PASQUALE N. IL 04/06/1962
avverso l’ordinanza n. 319/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 01/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 1 aprile 2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha
disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, nei confronti di Madeo
Pasquale .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,
Si afferma nel ricorso che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto applicare
ex officio
l’indulto sulla pena oggetto di revoca.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero il giudice dell’esecuzione ha valutato la fondatezza della domanda introduttiva,
formulata dall’organo dell’accusa, e non era tenuto ad ennmettere altra tipologìa di
provvediment0; l’applicazione dell’indulto può essere oggetto di richiesta successiva con
apertura di autonomo incidente esecutivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017
Madeo Pasquale, deducendo erronea applicazione di legge.