Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20898 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20898 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLUZZO ANTONIO N. IL 02/06/1979
avverso la sentenza n. 866/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

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Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 18 novembre 2015 la Corte di Appello di Lecce ha
confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di Castelluzzo Antonio.
Nelle due decisioni di merito è stata dunque affermata e ribadita la penale responsabilità
dell’imputato per detenzione abusiva di esplosivo e violazione delle prescrizioni correlate

La pena è stata commisurata in anni uno e mesi quattro di reclusione, riunite le violazioni
dal vincolo della continuazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, .a mezzo del difensore,
Castelluzzo Antonio, deducendo vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione del
fatto (al primo motivo) nonchè violazione di legge in riferimento al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità ed, in ogni caso,
infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero le doglianze in punto di ricostruzione del fatto sono del tutto generiche e non
individuano alcuna reale frattura logica del ragionamento probatorio.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche lo stesso risulta motivato in
maniera del tutto congrua, attraverso il richiamo alle precedenti condotte illecite che
avevano dato luogo alla sottoposizione alla sorveglianza speciale. Non vigApertanto
alcuna concretezza della doglianza, meramente astratta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che

pare congruo

determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

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2

alla sottoposizione a misura di prevenzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

Francesco Maria Silvio Bonito

Così deciso in data 5 maggio 2017

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