Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20896 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20896 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LENTINI GIOVANNI N. IL 08/01/1974
avverso l’ordinanza n. 26909/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 6 novembre 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Milano
ha dichiarato inammissibile l’istanza/reclamo proposta ai sensi dell’art. 35 ter ord.pen. da
Lentini Giovanni .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto mera dichiarazione di ricorso per cassazione, non
seguita da motivi, Lentini Giovanni.

proc.pen., atteso che l’assenza di motivi a sostegno – previsti dalla disciplina generale in
tema di impugnazioni (art. 581 comma 1 lett. c ) – è derogabile solo in presenza di
norma speciale (unico caso l’art. 309 cod.proc.pen. in tema di procedimento di riesame
avverso ordinanza cautelare personale).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c cod.

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