Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20894 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20894 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUJA FATJON N. IL 10/06/1987
avverso l’ordinanza n. 1331/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 05/07/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

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Data Udienza: 05/05/2017

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J241

IN FATTO E IN DIRMO

1. Con ordinanza emessa in data 5 luglio 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha
respinto, nei confronti di Muja Fatjon la domanda di affidamento in prova per esigenze
terapeutiche ai sensi dell’art. 94 dPR n.309 del 1990.
In motivazione si evidenzia che da più indicatori concreti emerge la scarsa affidabilità

stupefacenti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Muja Fatjon, a mezzo del
difensore, deducendo vizio di motivazione. Il Tribunale indica, tra gli aspetti negativi,
l’assenza di una concreta opportunità lavorativa. Era stata invece depositata

una

dichiarazione di disponibilità di accoglienza del Muja presso una cooperativa. Il ricorrente
evidenzia che tale travisamento inficia l’intero percorso argomentativo contenuto nella
decisione impugnata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero, è pacifico che l’apprezzamento del concreto pericolo di reiterazione della
condotta illecita osta alla concessione della misura alternativa. Ciò porta a ritenere che la
parte essenziale della motivazione non è rappresentata dalla circostanza di fatto su cui è
caduto l’errore (l’opportunità di lavoro) quanto sugli indicatori di pericolosità
puntualmente elencati nel provvedimento impugnato (revoca degli arresti domiciliari
esecutivi per commissione di atività di spaccio, ulteriore procedimento in corso per il
medesimo reato) e rimasti privi di controdeduzione da parte della difesa. Il ricorso,
pertanto pecca di incompletezza nella confutazione degli ulteriori punti dì sostegno alla
decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

2

dell’istante ed il concreto pericolo di reiterazione della condotta illecita di cessione di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 5 maggio 2017

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