Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20893 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20893 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IBRAHIM RAJAB N. IL 13/06/1983
avverso la sentenza n. 1313/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
14/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

Ibrahim Rajab propone ricorso avverso la sentenza del 14/05/2015 con la quale il Tribunale di
Padova ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui agli artt.337 cod.
pen. e 73 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di formule di
proscioglimento, in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza poiché la sentenza dà conto della
presenza di elementi di fatto idonei a configurare i reati contestati, richiamando il contenuto
del verbale di arresto e le risultanze delle analisi in atti, elementi che, sulla base delle stesse
generiche prospettazioni contenute in ricorso, si rivelano pienamente idonee a sostenere la
decisione contestata.

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