Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20893 del 05/05/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20893 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAIA ANTONIO N. IL 29/07/1970
avverso l’ordinanza n. 31315/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
ALsg
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Data Udienza: 05/05/2017
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 19 dicembre 2014 il Magistrato di Sorveglianza di
Milano ha respinto il reclamo generico in tema di condizioni detentive proposto da Caia
Antonio. Vengono prese in esame doglianze in tema di colloqui e richieste di inoltrare un
esposto alla Procura della Repubblica.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale,
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei suoi contenuti, che
non evidenziano la violazione di una posizione giuridica tutelabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017
Caia Antonio.