Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20892 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20892 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GORNATI LORENZO N. IL 02/04/1962
PALERMO DANIELA N. IL 11/03/1963
avverso la sentenza n. 5850/2005 TRIBUNALE di MILANO, del
23/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Gomati Lorenzo e Palermo Daniela ha proposto ricorso awerso la sentenza del 23/06/2015 con la quale il
Tribunale di Milano ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui al I ‘art.348 cod. pen.
Si assume nel ricorso violazione di legge penale e processuale, con riferimento alla mancata applicazione delle
attenuanti generiche, e della causa di non punibi I ità di cui all’art. 131 bis oxl. pen.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese procwsuali e della somma di
€ 1.500 (millecinqueoento) ciascuno in favore delle Cassa delle armaide.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

t

I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non =sentiti, poiché il giudicante, nel procedimento previsto
dall’art. 444 e segg cod. proc. pen. è chiamato valutare esclusivamente la congruità della pena proposta dalle parti, che
nella specie non includeva la concessione delle attenuati generiche, né poteva esaminare l’applicabilità di una causa di
non punibilità prevista da una disposizione di legge entrata in vigore solo successivamente.

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