Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20892 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 20892 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORRONE LUIGI nato il 08/07/1957 a TARANTO

avverso la sentenza del 21/12/2015 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2015 il Tribunale di Taranto ha applicato,
su concorde richiesta delle parti, a Morrone Luigi, la pena di mesi dieci e giorni venti di
reclusione.
Le contestazioni elevate al Morrone riguardano i reati di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del
2011 e 116 Cds, per aver violato le prescrizioni correlate alla sottoposizione a
sorveglianza speciale di p.s. (con obbligo di soggiorno) ponendosi alla guida di una

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Morrone Luigi, con
personale sottoscrizione, deducendo come vizio l’omessa applicazione della generale
previsione – in tema di proscioglimento nel merito – cui all’ad.129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso va accolto.
3.1 Ed invero, alla luce degli sviluppi interpretativi intervenuti sul reato di violazione della
prescrizione igeneralista’ di rispettare le leggi, di cui all’art. 8 d.lgs. n.159 del 2011, e
dovendosi tener conto della intervenuta depenalizzazione della violazione di cui all’ad.
116 Cds, l’imputato va dichiarato non punibile.
La doglianza difensiva, reputata ammissibile, consente a questa Corte di legittimità di
valutare (Sez. U. n. 1 del 19.1.2000, ric. Tuzzolino e successive), in particolare, gli
sviluppi giurisprudenziali sovranazionali e interni maturati sulla interpretazione della
disposizione incriminatrice dell’art. 75 co.2 d.lgs. n.159 del 2011, lì dove si sottopone a
sanzione penale l’inosservanza di obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno, nella ipotesi di avvenuta contestazione di inosservanza della
generale prescrizione, imposta al sorvegliato speciale, di vivere onestamente e rispettare
le leggi.
Sul tema, incidente sul complessivo giudizio di responsabilità, va richiamato il contenuto
della decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 27 aprile 2017
(ricorrente Paternò) in riferimento al rapporto tra la previsione incriminatrice di cui all’art.
75 d.lgs. n.159 del 2011 e la generale prescrizione (art. 8 del medesimo d.lgs.) del
‘vivere onestamente e rispettare le leggi’ imposta al sorvegliato speciale.
In tale arresto si è dettato il principio di diritto secondo cui

l’inosservanza delle

prescrizioni generiche di ‘vivere onestamente’ e ‘rispettare le leggi’ da parte del soggetto
sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non integra la
norma incriminatrice di cui all’art. 75 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011. Essa può
tuttavia rilevare ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione personale.
Tale principio – condiviso dal Collegio (si veda, per una analisi più ampia circa le
complessive ricadute della decisione citata e di quella emessa dalla Corte Edu nel noto
caso De Tommaso contro Italia, quanto affermato da Sez. I n. 54080 del 14.6.2017, ric.
2

autovettura.

Pastore) va applicato nel caso qui in esame, data l avvenuta applicazione di pena per la
violazione della prescrizione dell’honeste vivere.
Va pertanto applicata la previsione di legge di cui all’art. 129 cod.proc.pen., con
annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Così dedso in data 5 maggio 2017

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA