Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20891 del 05/05/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20891 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO DOMENICO N. IL 14/11/1963
avverso l’ordinanza n. 4171/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 02/08/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
N.
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Data Udienza: 05/05/2017
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 agosto 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha
disposto la revoca del regime di semilibertà nei confronti di Russo Domenico .
La decisione è basata sull’ accertamento di una violazione, rappresentata dal possesso di
un telefono cellulare (all’esterno dell’Istituto) avente scheda diversa da quella autorizzata
L’episodio viene ritenuto grave, in quanto l’ordine di servizio che vietatava ai semiliberi
l’utilizzo di simili apparecchi era stato portato a conoscenza del Russo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Russo Domenico, con
personale sottoscrizione. Il ricorrente contesta talune circostanze di fatto, affermando
che la seconda scheda era priva di credito e non era idonea alla navigazione in internet.
La violazione era insussistente e, in ogni caso, non grave.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti,
trattandosi di richiesta di rielaborazione del fatto, estranea ai poteri di questa Corte di
legittimità.
L’apprezzamento della violazione, compiuto in sede di merito, è sorretto da adeguato
supporto conoscitivo e logico e ciò esclude di poter sindacare i profili ricostruttivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
%.
dalla Direzione (scheda e apparecchio che consentivano di collegarsi ad internet).
Così deciso in data 5 maggio 2017