Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20890 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20890 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHALED YASSINE N. IL 23/12/1983
avverso la sentenza n. 199/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/04/2016
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Khaled Yassine propone ricorso avverso la sentenza del 05/03/2015 con la quale il Tribunale di
Padova ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art.385 cod.
pen
Nel ricorso si deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di formule di
proscioglimento, in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pre idente
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza poiché la sentenza dà conto della
presenza di elementi di fatto idonei a configurare il reato contestato, quale la confessione resa
ed il contenuto del verbale di arresto.