Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2089 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2089 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VOLPE CIRO N. IL 22/01/1937
avverso la sentenza n. 9351/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato ROMA, nella camera di consiglio del 16.11.2012

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 5.7.2011 ha confermato la sentenza
28.11.2008 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la penale
responsabilità di VOLPE Ciro per il reato di cui all’art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli
apposti ad un manufatto abusivo — acc. in Napoli il 30.7.2007);
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’estraneità al reato, la assenza di
prova in ordine alla effettiva apposizione dei sigilli, nonché il vizio di motivazione per non avere
la Corte territoriale adeguatamente risposto alle doglianze formulate con l’atto di appello;
— che il ricorso è manifestamente infondato, poiché:
a) i motivi esposti sono generici e non specifici;
b) il vincolo imposto sulle cose in sequestro era noto all’imputato che risulta essere stato
nominato custode e risponde comunque del reato di cui all’art. 349 cod. pen. il custode
giudiziario il quale non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, atteso
che sullo stesso grava l’obbligo di impedire la violazione dei sigilli (Sez. III n. 19424, 6 giugno
2006. V. anche Sez. III n.9280, 9 marzo 2011). L’imputato, come evidenziato nella sentenza
impugnata, era stato nominato custode dei beni sequestrati ed era presente sul posto all’atto
dell’intervento della polizia giudiziaria, mentre si eseguivano altri lavori;
b) la Corte del merito ha legittimamente richiamato per relationem la sentenza impugnata ma ha
anche provveduto ad esaminare le specifiche doglianze mosse con l’atto di appello;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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