Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20889 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20889 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACOBAZZI PAOLO N. IL 07/05/1960
IACOBAZZI GIUSEPPE N. IL 29/04/1979
avverso la sentenza n. 494/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016

33240-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Iacobazzi Paolo e Iacobazzi Giuseppe a mezzo del
difensore avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di
cui all’art. 393 cp
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1000 in favore della Cassa delle
Amme de[

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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