Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20887 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20887 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVENGNA ANTONINO N. IL 21/08/1978
avverso la sentenza n. 408/2015 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 14/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

vetgna Antonino propone ricorso avverso la sentenza del 14/04/2015 con la quale il Tribunale
i Blarceliona Pozzo di Gotto ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di
cui all’art.385 cod. pen.

ed

Nel ricorso si deduce violazione di norma processuale e vizio di motivazione per la mancata
‘applicazione di formule di proscioglimento, in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., per
mancanza di dolo.

Ne consegue che il giudicante nel richiamare le risultanze di fatto, attinenti all’effettiva
sorpresa dell’interessato fuori dall’abitazione, ha correttamente escluso la possibilità di
pervenire all’applicazione di formule di proscioglimento, stante l’assenza di elementi evincibili
dagli atti idonei ad escludere la configurabilità del reato.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
onsigl* est.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la sentenza dà conto della
presenza di elementi di fatto idonei a configurare il reato contestato, in relazione alla cui
carenza, a tutto concedere, avrebbero dovuto essere svolto un approfondimento istruttorio, cui
l’interessato ha rinunciato richiedendo l’applicazione della pena.

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