Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20886 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20886 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRETTA ANTONIO N. IL 24/01/1977
avverso l’ordinanza n. 1003/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/06/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

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Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 giugno 2016 la Corte di Appello di Milano ha disposto
la revoca dell’indulto nei confronti di Torretta Antonio .
2. Avverso detta ordinanza ha formulato mera dichiarazione di ricorso per cassazione

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c cod.
proc.pen., atteso che l’assenza di motivi a sostegno – previsti dalla disciplina generale in
tema di impugnazioni (art. 581 comma 1 lett. c) -èderogabile solo in presenza di norma
speciale (unico caso l’art. 309 cod.proc.pen. in tema di procedimento di riesame avverso
ordinanza cautelare personale).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Co gi deciso in data 5 maggio 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

Francesco Maria Silvio Bonito

i

Torretta Antonio.

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