Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20885 del 05/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20885 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTINI MICHELE N. IL 21/06/1971
avverso l’ordinanza n. 674/2015 PROC.GEN.CORTE APPELLO di
BOLOGNA, del 20/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 05/05/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Procura Generale di Bologna risulta aver emesso più provvedimenti di cumulo
(l’ultimo in data 20 maggio 2016, posteriore al ricorso) per esecuzione pene concorrenti
nei confronti di Santini Michele.
2. In riferimento al decreto di cumulo n.674 del 2015, Stantini Michele – detenuto in
Parma – con atto personale ha proposto ricorso per cassazione.

impugnabile (artt. 568 co.1 e 591 co.1 lett. b cod.proc.pen.).
Ed invero, come è stato più volte ribadito negli arresti di questa Corte, il vigente
ordinamento processuale, al pari di quello precedente, pur attribuendo al pubblico
ministero nella fase esecutiva poteri di notevole rilevanza e di immediata incidenza sulla
libertà personale (quale quello di disporre l’esecuzione di una pena detentiva irrogata con
sentenza passata in giudicato e di ordinare la carcerazione del condannato) non prevede
la possibilità di autonoma e diretta impugnazione dei suoi provvedimenti. La ragione
dell’inoppugnabilità deve rinvenirsi nella natura non giurisdizionale di tali atti, i quali promanando da un organo, la cui competenza è generalmente di carattere esecutivo o
amministrativo (v. art. 665 del nuovo codice di rito, che trova il suo esatto
corrispondente nell’art. 577 del codice abrogato) – non hanno contenuto decisorio in
senso stretto e attitudini a definire il rapporto processuale. Essi, se sono sottratti a
qualsiasi mezzo impugnatorio, possono, però, al fine di evitare il verificarsi di situazioni
pregiudizievoli per il condannato essere sottoposti al controllo del giudice della
esecuzione, il quale, se richiesto dalla parte interessata, dovrà pronunciarsi, osservando
le garanzie giurisdizionali proprie del procedimento previsto dall’art. 666 cod. proc. pen.,
con ordinanza che è ricorribile per cassazione (così Sez. I n. 3922 del 23.10.1991, rv
189753).
Da tale assetto deriva, altresì, l’impossibilità di operare ex officio la diversa qualificazione
dell’atto ai sensi dell’art. 568 co.5 cod.proc.pen. (norma che prevede tale rimedio in caso
di erronea qualificazione della impugnazione ad opera della parte) posto che l’incidente di
esecuzione non rientra tra i mezzi di impugnazione, pur potendo tramnite l’introduzione
del medesimo (ad opera della parte) realizzarsi un controllo giurisdizionale sulle modalità
di redazione del decreto di cumulo e sulla rispondenza dei suoi contenuti alle previsioni di
legge.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto avverso provvedimento non

favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017

P.Q.M.

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