Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20884 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20884 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRALI MARIO N. IL 27/02/1958
avverso la sentenza n. 2354/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016

33148-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Barrali Mario a mezzo del difensore avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia;
letti i motivi aggiunti;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso originario è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. La originaria
inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili i motivi aggiunti che,
peraltro, appaiono prima facie parimenti riferiti a temi di merito, come i motivi
principali,
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro a il 26 aprile 2016
L’

nsore

il presi ente

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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