Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20882 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20882 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI SALVO EMANUELE N. IL 07/02/1990
avverso la sentenza n. 1527/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/04/2016
La difesa di Di Salvo Emanuele propone ricorso avverso la sentenza del 28/05/2015 con la
quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato
di cui all’art. 337 cod. pen.
L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui non si confronta con
l’analisi contenuta nella sentenza, e propone proprie riduttive chiavi di lettura dei fatti, così
rivelando la sollecitazione ad un’autonoma valutazione di merito sul punto da parte di questa
Corte, omettendo finanche l’allegazione di un travisamento delle risultanze poste a base della
decisione, che ampiamente danno conto della piena percezione da parte dell’interessato della
natura di pubblico ufficiale della parte lesa, oltre che della materiale aggressione da questi
subita, anche a cura dell’odierno ricorrente, con il richiamo del tutto improprio al concetto di
resistenza passiva, mentre alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza non è
possibile dubitare della sua qualificazione come delitto di resistenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
DEPOSITATA
Nel ricorso si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento
all’accertamento di sussistenza degli elementi costitutivi del reato.