Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20882 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20882 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Baccolo Marco, nato a Brescia il 23/7/1947
avverso la sentenza del 13/1/2017 della Corte d’appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Andrea Cavaliere, anche in sostituzione dell’avv.
Giorgio Gallico, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 novembre 2015 il Tribunale di Brescia aveva
condannato Marco Baccolo alla pena di mesi dieci di reclusione, in relazione al
reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10 bis d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per
avere omesso, quale amministratore della S.r.l. Lizzini, di versare le ritenute
risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta, pari a euro
181.957,00 per l’anno 2008 e a euro 151.997,00 per l’anno 2009).
La Corte d’appello di Brescia, provvedendo con la sentenza del 13 gennaio
2017 sulla impugnazione dell’imputato, ha escluso la recidiva ritenuta dal

Data Udienza: 23/01/2018

Tribunale, riducendo conseguentemente la pena a mesi sette di reclusione e
confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato violazione
degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., 10 bis, d.lgs. 74/2000, 62 bis e 133
cod. pen., e vizio della motivazione.
Ha lamentato, anzitutto, l’omessa considerazione del proprio motivo

dichiarazioni contenute nei modelli 770, predisposti dal sostituto d’imposta, a
consentire di ritenere provata la consegna ai soggetti sostituiti delle certificazioni
attestanti le ritenute effettivamente operate sulle loro retribuzioni; al riguardo la
Corte d’appello, riprendendo un argomento già utilizzato dal Tribunale, si era
limitata a evidenziare la rilevanza dei controlli a campione eseguiti dalla Agenzia
delle Entrate su undici dipendenti della società amministrata dall’imputato (su un
totale di 32), da cui era emerso l’avvenuto rilascio ai soggetti sostituiti delle
certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto
d’imposta; tale circostanza sarebbe, però, insufficiente a consentire di ritenere
che tale adempimento fosse stato rispettato anche nei confronti di tutti gli altri
dipendenti. Ha in proposito sottolineato la necessità dell’accertamento della
consegna delle certificazioni alla luce del nuovo testo dell’art. 10 bis d.lgs.
74/2000, come modificato dal d.lgs. 158/2015, secondo cui il reato è
attualmente configurabile in caso di mancato versamento di ritenute dovute o
certificate, giacché tale modifica determinerebbe, per i fatti a essa anteriori, la
sussistenza del reato solamente in caso di omesso versamento delle ritenute
risultanti dalle certificazioni consegnate ai dipendenti.
Ha lamentato anche l’insufficienza della motivazione in ordine al diniego del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, compiuto dai giudici di
merito senza considerare che gli omessi versamenti erano stati cagionati da
carenza di liquidità della società e dalla volontà di proseguire l’attività di impresa
e garantirne la continuità, anche per assicurare il pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, ma deve essere rilevata la estinzione per
prescrizione del reato di cui al capo 1) della rubrica, e cioè l’omesso versamento
delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti della S.r.l. Lizzini nell’anno
2008.

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d’appello, mediante il quale aveva evidenziato l’insufficienza delle sole

2. La doglianza relativa alla insufficienza della prova della consegna ai
dipendenti della società amministrata dall’imputato delle certificazioni attestanti
le ritenute operate sulle retribuzioni loro corrisposte, con la conseguente
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e 10
bis, d.lgs. 74/2000, non è fondata.
La questione della idoneità, al fine della configurabilità del reato di cui all’art.
10 bis d.lgs. 74/2000, in relazione alle condotte anteriori al 22 ottobre 2015, a
provare la avvenuta consegna ai dipendenti della certificazione rilasciata dal

stata risolta in senso negativo dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza pronunziata all’udienza del 22 marzo 2018 nel procedimento n.
25562/17 (ricorrente Macerata).
Nel caso in esame, peraltro, la Corte d’appello di Brescia ha fondato la
propria decisione, di conferma della condanna dell’imputato in relazione al reato
di cui all’art. 10

bis

citato, non solamente su quanto emergente dalla

dichiarazione del sostituto d’imposta (il cosiddetto modello 770), ma anche sulla
base degli accertamenti eseguiti dal personale della Agenzia delle Entrate, circa
l’effettiva consegna ai dipendenti della S.r.l. Lizzini delle certificazioni delle
ritenute operate sulle loro retribuzioni.
La Corte d’appello, infatti, ha sottolineato la rilevanza di tale elemento di
prova, ulteriore rispetto a quanto emergente dalla dichiarazione predisposta e
presentata dal sostituto d’imposta, costituito dagli esiti dei controlli a campione
eseguiti dai funzionari della Agenzia delle Entrate su alcuni dei dipendenti della
società; è stato, in particolare, evidenziato come sia emerso che a tutti i
dipendenti controllati (11 su un totale di 32) fossero state consegnate da parte
del datore di lavoro le suddette certificazioni delle ritenute operate sulle loro
retribuzioni, concludendo, pertanto, per la sussistenza della prova della consegna
di tali certificazioni a tutti i dipendenti. La Corte d’appello ha ritenuto
inverosimile, alla luce dell’esito positivo del controllo eseguito su tutti i lavoratori
di cui erano state verificate le posizioni, che le suddette certificazioni non fossero
state consegnate anche agli altri, concludendo, dunque, per la sussistenza della
prova della consegna di dette certificazioni a tutti i dipendenti, con la
conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000.
Si tratta di considerazioni non illogiche, che resistono alle censure del
ricorrente, in quanto il vizio di illogicità manifesta della motivazione è ravvisabile
allorquando i giudici di merito, nel valutare gli elementi a disposizione, non
abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune
esperienza e i criteri legali (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielnni, Rv.
214567; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).

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sostituto d’imposta (il cosiddetto modello CUD o CU), del solo modello 770, è

Nel caso in esame la Corte d’appello ha applicato in modo logico la massima
di esperienza circa l’idoneità di un controllo eseguito su un campione
rappresentativo, che nel caso in esame era pari a circa un terzo dei dipendenti
della S.r.l. Lizzini, a consentire di ritenere dimostrata una determinata
circostanza (nella specie la consegna delle certificazioni attestanti la ritenute
operate sulle retribuzioni) anche nei confronti dei soggetti non controllati.
Proprio l’impossibilità di eseguire una verifica su tutti i soggetti interessati, a
causa del loro numero, può, infatti, rendere idoneo un controllo eseguito a

rappresentativo, non vi siano elementi di segno contrario (nella specie non
sussistenti e neppure allegati dall’imputato) e tale controllo sia corroborato da
altri elementi, costituiti, nel caso in esame, dalla dichiarazione modello 770
predisposta dall’imputato. In presenza di tali requisiti anche un controllo eseguito
a campione può, dunque, costituire prova dei fatti da accertare nei confronti di
tutti i soggetti da verificare, giacché si tratta di una inferenza che risulta
conforme alle regole della logica e alle massime d’esperienza.

3. La doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è
anch’essa infondata, in quanto la Corte d’appello, attraverso il rilievo della
mancanza di elementi di positiva considerazione e la sottolineatura della
reiterazione delle condotte (poste che l’omesso versamento è stato realizzato per
due anni), della entità delle somme non versate e della personalità negativa
dell’imputato (a causa delle condanne dallo stesso riportate), ha indicato
adeguatamente gli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti
prevalenti per negare il riconoscimento di tali circostanze, e tale valutazione non
è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

4. Poiché il ricorso non è manifestamente infondato, essendo con lo stesso
state sollevate questioni di diritto comunque attinenti a profilo sul quale sono
intervenute le Sezioni Unite di questa Corte solo successivamente alla sua
proposizione, esso ha consentito la costituzione di un valido rapporto di
impugnazione, cosicché deve essere rilevata l’estinzione per prescrizione del
reato di cui al capo 1) della rubrica, e cioè l’omesso versamento delle ritenute
relative all’anno 2008, consumatosi il 23 luglio 2009, essendosi compiuto il
relativo termine massimo di sette anni e mezzo il 23 gennaio 2017.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
limitatamente a tale reato, perché estinto per prescrizione, e il ricorso deve
essere rigettato nel resto.
La pena per il residuo reato di cui al capo 2) della rubrica, e cioè l’omesso
versamento delle ritenute relative all’anno 2009, non ancora prescritto, in
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campione, purché lo stesso sia, come nel caso in esame, adeguatamente

quanto consumato il 20 agosto 2010, può essere rideterminata da questa Corte
nel minimo edittale, in quanto, pur non avendo i giudici di merito indicato il reato
più grave, essi hanno determinato la pena base nel minimo edittale, pari a mesi
sei di reclusione, operando un aumento per la continuazione di un mese di
reclusione, che può quindi essere eliminato determinando la pena nel minimo
suddetto, non potendo comunque addivenirsi a un trattamento di maggior
favore, cosicché, non essendovi impugnazione del pubblico ministero, non
occorre disporre alcun rinvio, non essendo neppure state sollevate censure

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al
capo 1) perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena relativamente al
restante reato in quella di mesi sei di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 23/1/2018

riguardo alla durata delle pene accessorie, che quindi rimane confermata.

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