Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20880 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20880 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GUEYE FALLOU nato il 01/09/1986
KARIM ABDOU nato il 20/07/1988

avverso la sentenza del 21/12/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio

udito il difensore

Data Udienza: 10/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 dicembre 2016 la Corte d’Appello di Torino, quali giudici
del rinvio all’esito della sentenza della Quarta Sezione di questa Corte del 22
ottobre 2014, riformando parzialmente la sentenza del 25 gennaio 2008 del
Tribunale di Torino, rideterminava la pena inflitta agli imputati Gueye Fallou e
Karim Abdou:
-diGueyef in mesi nove e giorni venti di reclusione e euro 1200,00, confermando
la condanna per i reati previsti ex artt. 81 cpv, 73 c. 5 D.p.r. 309/90, per aver

termosaldati contenenti sostanza di colore biancastro del peso netto di gr.
1,4045 che sottoposta ad analisi risultava contenere mg. 757 di cocaina
cloridrato pari a circa 5,04 dosi medie singole da 150 mg (1,01 volte la dose
massima detenibile di 750 mg) e n. 53 ovuli termosaldati (n. 52 di plastica
bianca e n. 1 di plastica gialla) contenenti sostanza di colore beige del peso netto
di gr. 4,0696 che sottoposta ad analisi risultava contenere mg. 395 di eroina pari
a circa 15,8 dosi singole da 25 mg. (1,58 volte la dose massima detenibile di 250
mg) sostanza che, tenuto conto della quantità massima detenibile, del
confezionamento frazionato e delle altre circostanze dell’azione, appariva
destinata ad uso non esclusivamente personale;
1-0 Karim Abdou, in anni uno di reclusione e 1400,00 euro di multa, confermando

la condanna per i reati ex artt. 81 cpv, 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver
detenuto, senza autorizzazione, n. 70 ovuli di plastica termosaldati (n. 60 di
plastica gialla e n. 10 di plastica viola) contenenti sostanza di colore biancastro
del peso netto di gr. 4,4114 che sottoposta ad analisi risultava contenere mg.
2.347 di cocaina cloridrato pari a circa 15,6 dosi medie singole da 150 mg (3,1
volte la quantità massima detenibile di 750 mg.) e n. 60 ovuli termosaldati (n.
56 di plastica viola e n. 4 di plastica gialla) contenenti sostanza di colore beige
del peso netto di gr 3,4632 che sottoposta ad analisi risultava contenere mg 582
di eroina pari a circa 23,3 dosi medie singole da 25 mg. (2,3 volte la quantità
massima detenibile di 250 mg.), sostanza che, tenuto conto della quantità
massima detenibile, del confezionamento frazionato e delle altre circostanze
dell’azione appariva destinata ad uso non esclusivamente personale;
– entrambi anche del reato di cui all’art. 337 c.p. per aver usato violenza a
pubblico ufficiale, consistita nel colpire con spinte, gomitate e calci gli agenti
della Polizia di Stato per opporsi loro nel compimento di un atto di ufficio e
precisamente cercavano di bloccarli onde procedere alla identificazione e
controllo; fatti avvenuti a Torino, il 19 luglio 2007;
2. Avverso tale sentenza il difensore dei due imputati proponeva ricorso in
cassazione lamentando l’erronea applicazione di legge in riferimento all’art. 81
cpv c.p., per avere i giudici d’Appello in sede di rinvio non considerato la

At

illecitamente detenuto, senza autorizzazione, n. 24 ovuli di plastica gialla

modifica legislativa ex art. 1, comma 24 ter, lett a) del D.L. 20 marzo 2014, n.
36, convertito, con modificazioni, nella L. del 16 maggio 2014, n. 79, con la
quale è stato modificato il trattamento sanzionatorio previsto per il reato ex art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90, prevedendo una pena della reclusione da 6 mesi a 4
anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329. Alla luce di questa modifica la
violazione più grave ai sensi dell’art 81 cpv. c.p., da considerare in astratto, in
riferimento cioè alla pena edittale massima prevista per i reati in continuazione,
come affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 25939 del 28 febbraio

nell’art 337 c.p. e non più in quello ex art. 73 D.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata

nuovamente con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello. Infatti nel corso
del giudizio sul precedente rinvio non si è riflettuto sulle conseguenze in ambito
di determinazione della pena nel reato continuato derivanti dalle modifiche alla
disciplina degli stupefacenti, già evidenziate nella sentenza di questa Corte n.
49969 del 2014. In particolare, sulla trasformazione della fattispecie di cui all’art.
73, comma 5 del D.p.r. n. 309/90 da circostanza attenuante in reato autonomo
(ex art. 1, comma 24 ter, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, in vigore dal 21 maggio 2014, ora
la disposizione recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità
o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di
lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e
della multa da euro 1.032 ad euro 10.329”), elemento che impone – in
considerazione del trattamento sanzionatorio più favorevole applicabile
retroattivamente ex art. 2 c.p. – una rivalutazione di quale sia il reato più grave
tra la fattispecie criminosa in materia di sostanze stupefacenti ed il delitto di
resistenza a pubblico ufficiale (che è punito, secondo la previsione edittale, con
la reclusione da sei mesi a cinque anni), reati riconosciuti avvinti dal vincolo della
continuazione dai giudici di merito.
2. Come è noto, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite, con sentenza n.
25939 del 28 febbraio 2013, hanno affermato il principio che “la violazione più
grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato
ritenuto più grave dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la
fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse”.

2013, doveva individuarsi, contrariamente a quanto fatto dalla Corte d’Appello,

3. Orbene, nel caso di specie risulta evidente che il reato più grave è il delitto di
resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 c.p. Pertanto, tenuta ferma
l’irrevocabilità dell’accertamento in ordine alla responsabilità degli imputati,
indiscussa sin dalla prima deliberazione della Corte di appello torinese, i giudici
investiti del presente rinvio dovranno prendere a base della dosimetria
sanzionatoria la previsione edittale riferita a tale più grave reato tra quelli già
riconosciuti irrevocabilmente e, in relazione a ciò, dovranno rideterminare la
pena considerando l’aumento per la continuazione con la meno grave fattispecie

terzo per il rito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Torino.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017

Il consigliere estensore

Il Presidente

di cui all’art. 73 c.5, D.P.R. n. 309 del 1990, applicando poi la riduzione di un

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