Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2088 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2088 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUACQUARELLI RICCARDO N. IL 24/01/1946
avverso la sentenza n. 1328/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 21/11/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti in questa
sede, essendo l’applicazione dell’indulto, devoluto al giudice di merito anche in sede
esecutiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013
1. Quacquarelli Riccardo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per i
reati ascrittigli, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento
al mancato riconoscimento dell’indulto ex sa 1 legge 31/7/2006 n.231..