Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20878 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20878 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CABBOI GIOVANNI N. IL 14/10/1986
avverso la sentenza n. 906/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Cabboi Giovanni propone ricorso avverso la sentenza del 10/06/2015 con la quale la Corte
d’appello di Cagliari ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 comma
5 d.P.R. n. 309/90, in relazione alla coltivazione di cannabis.
Nel ricorso si denuncia violazione di legge con riferimento alla valutazione di inoffensività del fatto, e
contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’effettiva entità della fattispecie, ove ha valutato
la scarsa quantità di THC della sostanza, senza trarne le conseguenze in tema di esclusione del reato.

La pronuncia al riguardo opera la valutazione di fatto insita nel concetto di offensività analizzando i
plurimi indicatori emergenti dagli accertamenti, con particolare riferimento al livello della coltura, al
principio attivo ricavabile, alle condizioni della coltivazione ed alle modalità di allocazione, giungendo
ad una valutazione della serietà del pericolo di diffusione, anche contro il volere degli autori dell’attività,
in ragione della mancanza di presidi di controllo della stessa, che adempie pienamente, ed in maniera
coerente, ai criteri dell’analisi sul punto, dovendosi avere riguardo, in ragione della natura di pericolo
del reato, alle potenzialità espansive dell’uso della sostanza, e conseguentemente al potenziale danno
della salute.
Analogamente deve concludersi quanto alla valutazione di contraddittorietà della motivazione, poiché il
richiamo al basso livello di THC operato con riferimento alla classificazione dei fatti nell’ambito della
lieve entità e della graduazione della pena, è del tutto autonomo rispetto alla valutazione di offensività,
rapportandosi il confronto sul primo valore alle necessità di graduazione della pena nell’ambito della
forbice edittale prevista, sicché l’analisi svolta non si pone in antitesi con l’accertamento relativo alla
rilevanza penale.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pre idente

L’impugnazione è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza all’atto in cui contesta la
valutazione di offensività della condotta, non evidenziando elementi contraddittori od illogici nell’analisi
contenuta sul punto della sentenza, ma propone autonome chiavi di lettura dei fatti, così rivelando la
sollecitazione ad un’autonoma valutazione di merito sul punto da parte di questa Corte.

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